Regime fiscale - Il quesito che ci si pone è a quale inquadramento fiscale ricondurre il distacco; ovvero se questo istituto è assimilabile all’istituto della trasferta o all’istituto del trasferimento per quanto riguarda la sede di lavoro.
Inquadramento - In ambito tributario, si è ritenuto che il distacco sia riconducibile al trasferimento, avendo in comune sia la circostanza che il dipendente “distaccato” o “trasferito” modifica la propria sede di lavoro per un certo periodo di tempo, sia per il fatto che in entrambi i casi è il soggetto che utilizza il dipendente a sostenere l’onere.
Art. 51 Tuir -Una risposta, seppur indiretta, ci viene data anche dalla lettura della disposizione indicata all’art. 51 del Tuir ed in particolare dal comma 7 e 8 bis. L’art. 51 comma 8 bis, che disciplina la tassazione dei redditi di lavoro dipendente svolto all’estero, si applica ai lavoratori distaccati all’estero e non a quelli sottoposti al regime di trasferta, i quali invece sono soggetti alla disciplina fiscale dettata al comma 5 dell'art. 51 del Tuir, essendoci uno spostamento “temporaneo” del lavoratore in un luogo diverso da quello in cui normalmente svolge la propria prestazione lavorativa.
Art. 51 comma 7- In aggiunta a quanto detto, poiché il comma 7 del citato articolo menziona il termine “trasferimento della sede di lavoro” senza richiamare la nozione civilistica (art. 2103), appare evidente che alle somme erogate, a titolo di rimborso spese, al lavoratore che viene distaccato presso altra sede, si potrà applicare la disciplina del trasferimento.
Sintesi – Pertanto le somme erogate a fronte dello spostamento del lavoratore distaccato, dovranno essere tassate in conformità dell’art. 51 del Tuir, come se fosse un trasferimento, senza che trovi però applicazione il comma 5, che disciplina esclusivamente i casi di trasferta.
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