Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 13002 del 2 agosto 2012, ha fornito specifiche istruzioni operative in merito al trattamento aggiuntivo all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali. In particolare, si tratta di quei lavoratori beneficiari di un ammortizzatore sociale a seguito di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso il trattamento aggiuntivo è pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.
Il trattamento aggiuntivo – Il trattamento aggiuntivo, che può essere concesso esclusivamente dal M.L.P.S. di concerto con il M.E.F. con un specifico Decreto Interministeriale, è pari alla differenza positiva tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità. Se dal calcolo effettuato risulta che l’indennità di disoccupazione spettante sia maggiore dell’indennità di mobilità, al beneficiario della prestazione non verrà corrisposto il trattamento aggiuntivo. Esso ha una durata pari a quella dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che ha dato origine al trattamento medesimo. Ai lavoratori interessati inoltre, vengono mantenuti la contribuzione figurativa e l’eventuale assegno per il nucleo familiare, riconosciuti in relazione alla prestazione di disoccupazione ordinaria collegata al trattamento in questione.
Gestione del trattamento aggiuntivo – A seguito dell’emanazione del D.M., contenente i nominativi dei potenziali beneficiari, le Sedi INPS territorialmente competenti dovranno verificare che gli stessi abbiamo beneficiato, o dovranno beneficiare, dell’indennità di DS/Ordinaria conseguente al licenziamento dall’azienda. A regime la procedura di liquidazione del trattamento in questione provvederà ad inviare una comunicazione all’interessato (tramite Postel) per informarlo: caso 1) dell’emanazione del decreto di concessione del trattamento aggiuntivo e della relativa liquidazione dello stesso; caso 2) nel caso in cui la disoccupazione ordinaria risulti già interamente percepita, si provvederà ad inviare una comunicazione all’interessato per chiedere in particolare la conferma o variazione dei dati comunicati con la precedente domanda di DS/Ord. relativamente alle modalità di pagamento della prestazione.
Istruzioni operative - Per i potenziali beneficiari della prestazione in questione, due sono le situazioni che possono verificarsi: disoccupazione ordinaria ancora in corso di pagamento; disoccupazione ordinaria già interamente percepita. Nel primo caso, al fine di erogare la prestazione in esame occorre acquisire in DsWeb una domanda di disoccupazione (tipo “1”) avente codice motivo cessazione uguale a “18”. Qualora la domanda di disoccupazione ordinaria del lavoratore beneficiario sia già in corso di pagamento (domanda in stato ‘L’), è possibile modificare il motivo di cessazione poiché il calcolo verrà eseguito in modo tale da conguagliare anche l’importo dovuto per le mensilità già erogate. Per questo tipo di domande occorrerà inoltre acquisire il numero del decreto che ne autorizza il pagamento. Un discorso a parte meritano invece le domande di disoccupazione ordinarie già definite per il beneficiario. In tal caso infatti, occorrerà annullare i pagamenti eseguiti con la funzione “Chiusura domanda DS Ord. a zero giornate” e acquisire una nuova domanda di disoccupazione avente motivo cessazione uguale a “18”, mettendo a recupero gli importi precedentemente erogati.
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