22 maggio 2012

Durc. Il debito del socio non blocca l’emissione

I C.d.L. approfondiscono le condizioni per il rilascio del Durc in relazione alla natura giuridica del richiedente

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Gli esperti della Fondazione Studi C.d.L., su un interrogativo di una S.r.l. unipersonale, hanno chiarito che i debiti pregressi della ditta individuale non sono rilevanti ai fini del rilascio del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Infatti, nelle società di capitali le persone giuridiche sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta, pertanto, la verifica va effettuata sulla contribuzione per dipendenti e collaboratori, nonché ai contributi dovuti alla Gestione Separata per i compensi percepiti dall’amministratore. Lo chiarisce la Fondazione Studi C.d.L. con il parere n. 17 del 17 maggio 2012.

Il quesito –Nel dettaglio, una S.r.l. unipersonale con dipendenti a cui non viene rilasciato il Durc, chiede se i debiti pregressi del socio, che ha avuto in passato un’attività con dipendenti come ditta individuale, potrebbe essere la causa scatenante della mancata emissione del documento.

La società di capitali –Per rispondere al quesito posto, i C.d.L. introducono innanzitutto le caratteristiche di una S.r.l. a socio unico la quale, tra l’altro, può essere considerata una società di capitali. In tali società, dove l’elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa, le caratteristiche sono: la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta. Per questo motivo, le società di capitali sono tratte, per legge, come soggetti di diritto formalmente distinte dalle persone dei soci. Infatti, la verifica per il rilascio del Durc va effettuata sulla contribuzione per dipendenti e collaboratori, nonché ai contributi dovuti alla Gestione separata per i compensi percepiti dall’amministrazione. Pertanto, a nulla rileva la verifica sulla posizione personale dei singoli soci, in quanto la società non risponde, ai sensi delle norme civilistiche, delle loro irregolarità contributive.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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