Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 33/2013, ha fornito utili chiarimenti in merito alle c.d. cause ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 (disciplinato dal D.M. ottobre 2007). In particolare, è stato precisato che l’eventuale sospensione del DURC, e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio, opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in precedenza per la stessa finalità. Inoltre, le suddette cause ostative trovano applicazione anche per i documenti acquisiti d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, ai sensi del successivo co. 8 quater, “ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, […] anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC”.
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DURC. Le cause ostative (117 kB)
DURC. Le cause ostative - Lavoro & Previdenza N. 236-2013
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