Premessa – A seguito dell’entrata in vigore dal 1° giugno scorso delle procedure standardizzate per la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), il Ministero del Lavoro e l’INAIL hanno reso disponibile alle microaziende (fino a 10 dipendenti) le FAQ al fine sciogliere ogni eventuale dubbio in merito. In particolare, è stata evidenziata la necessità di indicare la “data certa” per la nuova procedura standard di valutazione rischi. Infatti, in caso di inadempimento è possibile incappare in pesanti sanzioni o addirittura nell’arresto a carico dei datori di lavoro.
Procedure standardizzate – Ricordiamo brevemente come i datori di lavoro fino a 10 dipendenti hanno l’obbligo di sostituire, a decorrere dal 1° giugno 2013, l’autovalutazione dei rischi con il nuovo DVR. Il documento, che va redatto anche dagli studi professionali con un solo praticante, contiene informazioni molto più dettagliate e analitiche rispetto all’ormai vecchia autocertificazione, come per esempio: la descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; l’identificazione dei pericoli presenti in azienda; la valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; la definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Data certa necessaria - Per quanto riguarda la data certa, lo stesso modulo 1, contenuto nell'allegato al decreto ministeriale 30 novembre 2012, suggerisce che possa essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del Rspp, Rls o Rlst, e del medico competente, ove nominato. In assenza di tali figure, la data certa va documentata con posta elettronica certificata o altra forma prevista dalla legge. In quest'ultima ipotesi il Ministero, riportandosi a un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (5 dicembre 2000), ritiene validi: il ricorso alla cosiddetta "auto prestazione" presso gli uffici postali, prevista dal D.Lgs. n. 261/99, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico; per le amministrazioni pubbliche, può avvenire mediante l'adozione di un atto deliberativo, di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto; apposizione della marca temporale sui documenti informatici (art. 15, c. 2, della L. n. 59/97); apposizione di autentica del documento, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità della legge notarile; registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
Aspetto sanzionatorio – Quanto al profilo sanzionatorio, viene sottolineato che la mancanza di data certa o dell'attestazione della stessa, con le predette modalità, non è sanzionata dal legislatore in modo espresso, tuttavia “è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costruire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 81/2008”. Ciò significa, in pratica, che l'omessa valutazione dei rischi è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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