Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 14/2014, ha chiarito che il trattamento di disoccupazione edile spetta negli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente interessati dal trattamento di disoccupazione ex art. 11, c. 3 della l. n. 223/2991; la misura è stata fissata nel 18,4% dal D.M. 14 gennaio 2003.
Il quesito – L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta applicazione del trattamento di disoccupazione edile di cui all’art. 11, L. n. 223/1991. In particolare è stato chiesto se è possibile applicare il punto 3 della Delibera CIPI del 19 ottobre 1993 che fissa in 40 unità il numero dei lavoratori licenziati cui applicare il citato trattamento di disoccupazione “nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro”.
Disoccupazione edilizia – In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta che la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha previsto un sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria mediante l’introduzione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini AspI. Ammortizzatori sociali, questi, che hanno abrogato dal 1° gennaio 2017 molteplici trattamenti integrativi, tra cui il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, L. n. 223/1991, il quale trova comunque piena applicazione per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016.
Delibera CIPI – Dunque, fino alla suddetta data risulta comunque applicabile il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia secondo le modalità dettate dalle diverse disposizioni che ad esso fanno riferimento, tra cui la Delibera CIPI del 19 ottobre 1993. In particolare, essa individua gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente interessati dal trattamento di disoccupazione ex art. 11, comma 3, L. n. 223/1991. Inoltre, sono stati individuati i casi di crisi occupazionale che consentono la fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile definendo, da un lato, la nozione di opera pubblica e di finalità pubblica e, dall’altro, prevedendo al punto 3, per l’applicazione dell’art. 11, L. n. 223/1991, che “il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità [...] nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro”. Quanto all’effettiva individuazione della misura percentuale del rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, il Decreto del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2003 ha fissato in 18,4% la soglia della media nazionale.
Risposta MLPS – Quindi, una volta riconosciute le circoscrizioni nelle quali il rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età di lavoro risulta superiore al 18,4%, il MLPS ritiene che si applica - fino al 30 dicembre 2016 - il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’art. 11, L. n. 223/1991 per coloro che rientrano nell’area in cui sono ricompresi i cantieri sorti per lo svolgimento di opere con finalità pubbliche e licenziati, in numero superiore a 40 unità, a causa di gravi crisi dell’occupazione.
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