27 agosto 2015

Emolumenti P.A. Ecco i nuovi limiti

Per la liquidazione del TFS maturato al 30 aprile 2014, si dovrà tenere conto del vecchio limite di 311.658,53 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ridotto il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche. Tale limite, a decorrere dal 1° maggio 2014, è passato da 311.658,53 euro a 240.000 euro. Tale riduzione, in particolare, incide su tutte le quote di pensione che concorrono alla determinazione del trattamento pensionistico.

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 153/2015.

Normativa – L’art. 13, co. 1, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.
Il principio in base al quale il trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione, deriva dalla Manovra “Salva-Italia” (artt. 23-bis e 23-ter del D.L. n. 201/2011).
Inizialmente tale limite è stato previsto solamente per gli amministratori ed i dipendenti delle società non quotate controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per i titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.
Dal 1° gennaio 2014, invece, è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

Ambito soggettivo – Quindi, ad essere interessati dal limite in esame sono tutti i soggetti che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, rientranti in una delle seguenti categorie:
• amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni, a partire dal 2012;
• amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal 1° aprile 2014;
• titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con società controllate da pubbliche amministrazioni, a partire dal 2014;
• titolari di rapporti lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ovvero con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall’ambito statale, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico, a partire dal 17 aprile 2012;
• componenti e presidenti delle autorità amministrative indipendenti, a partire dal 17 aprile 2012;
• titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali come, per esempio quelle locali, a partire dal 1° gennaio 2014;
• titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con autorità amministrative indipendenti e con enti pubblici economici, a partire dal 1° gennaio 2014;
• componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2014.

Ambito oggettivo – Gli emolumenti che concorrono al raggiungimento del livello remunerativo massimo sono tutti quei importi corrisposti nell’ambito di rapporti lavoro subordinato o autonomo (da computarsi anche in modo cumulativo, in caso di rapporti plurimi con la stessa o più amministrazioni, enti e società).
Particolare è il caso dei compensi erogati agli amministratori delle società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dal MEF, ad eccezione delle società che emettono strumenti finanziari sui mercati regolamentati. A tal proposito, il MEF ha fissato limiti, commisurati alle dimensioni e alla complessità delle società amministrate, in misura proporzionale al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Il decreto, di conseguenza, sulla base di parametri che riguardano il valore della produzione, gli investimenti, il numero dei dipendenti, ha classificato le società nelle seguenti tre fasce:
• 100% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori delle società della prima fascia (ANAS, INVIMIT, RAI);
• 80% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori della società della seconda fascia (CONI SERVIZI, CONSAP, CONSIP, ENAV, EUR, GSE, INVITALIA, IPZS, SOGEI, SOGIN);
• 50% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori della società della terza fascia (ARCUS, ISTITUTO LUCE, ITALIA LAVORO, RAM, SOGESID, STUDIARE SVILUPPO).

Trattamenti pensionistici – L’INPS, nel precisare che la riduzione in esame fino al limite di 240.000 euro opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014, ha sottolineato che ciò incide inevitabilmente su tutte le quote di pensione che concorrono alla determinazione del trattamento pensionistico.
Facciamo un esempio. Prendiamo il caso di un lavoratore che cessa dal servizio in data 31/10/2014 con 43 anni di anzianità contributiva pari a 516 mesi. Quindi, l’anzianità contributiva al 30/04/2014 è pari a 42 anni e 6 mesi pari a 510 mesi; mentre quella residua (dal 01/05/2014 al 31/10/2014) è di 6 mesi.
Ciò detto, nel caso di specie la retribuzione da utilizzare per la quota A di pensione è pari a 310.825,29 euro, che si ottiene dal seguente calcolo: [(€. 311.658,53*510)+(€.240.000,00*6)]/516.

Per le altre quote di pensione, la riduzione incide esclusivamente per le anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014; pertanto fino al 30 aprile 2014 verrà valorizzata la retribuzione di cui alla L. n. 214/2011.

TFR e TFS - Gli effetti della disposizione in trattazione variano a seconda del tipo di prestazione. Con riferimento ai Tfr si rileva che la salvaguardia introdotta non modifica i meccanismi di computo in quanto già insita nelle regole di calcolo della prestazione. La riduzione della retribuzione utile che interviene dal 1° maggio 2014 determina, infatti, una proporzionale riduzione solo degli accantonamenti di Tfr maturati a partire dalla stessa data i quali si aggiungono a quelli maturati precedentemente e commisurati alla retribuzione utile prima della riduzione stessa.

Diverso, invece, è l’effetto delle disposizioni suddette sui trattamenti di fine servizio, in quanto modificano le regole di calcolo della prestazione, che risulta così determinata dalla somma di due importi parziali:
• il primo importo, calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di € 311.658,53) alla data del 30 aprile 2014;
• il secondo importo, calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di € 240.000 annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.
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