30 giugno 2016

Enpaia: ultimatum per il saldo contributivo 2015

Entro il 5 agosto 2016 gli iscritti alla Gestione Separata dei periti agrari ed agrotecnici dovranno versare il saldo contributivo 2015

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Adempimento in vista per i Periti Agrari e Agrotecnici iscritti alla Gestione Separata della Fondazione Enpaia. Infatti, entro il 5 agosto 2016 scade il termine per il versamento a saldo dei contributi soggettivo, maternità ed integrativo dovuti per l’anno 2015. A tal proposito, si ricorda che il contributo soggettivo dovuto deve essere determinato nella misura del 10% del reddito professionale netto; mentre il contributo integrativo è calcolato nella misura del 2% del volume d’affari annuale netto dell’addebito a titolo di questa contribuzione. Il contributo di maternità da versare a saldo, invece, è pari a 2 euro per i Periti Agrari e 15 euro per gli Agrotecnici.

A ricordarlo è l’Enpaia con la Circolare n. 1/2016.

Modalità di pagamento – Dallo scorso anno sono cambiate le modalità di pagamento, introducendo la possibilità di versare l’importo tramite MAV. Ma come funziona? In sostanza l’iscritto dovrà recarsi nei “Servizi On Line” del sito (www.enpaia.it), procedere all’inserimento dei dati reddituali 2015. Una volta terminata l’operazione, il programma evidenzierà, in base anche ai versamenti eseguiti in sede di acconto, quale importo occorre versare a titolo di saldo 2015.

A questo punto, una volta confermati i dati, l’iscritto può optare per il sistema di pagamento MAV, in alternativa, stampare la ricevuta che riporta gli importi da pagare e procedere con la metodologia solitamente adottata. Optando per il MAV il programma darà origine a un bollettino da stampare e adoperare per il pagamento vero e proprio, che può essere fatto tramite banca o posta, copia dello stesso verrà inviato all’indirizzo e-mail riportato nel riquadro riepilogativo prima della stampa del MAV stesso, in automatico viene riportata l’e-mail presente nell’archivio.

Tale modalità di pagamento permette indubbi vantaggi, tra cui:
  • la possibilità di fare subito la comunicazione del reddito 2015, evitando rischi di sanzioni;
  • la possibilità di determinazione in automatico dei contributi dovuti a saldo 2015, facendo risparmiare tempo e limitando al minimo i rischi di errori;
  • l’emissione gratuita del MAV, interamente a carico della Gestione, così come il pagamento ad eccezione della posta che prevede un costo come qualsiasi altro pagamento. Nel caso dei Periti Agrari ha un costo limitato di 1,07 euro.

In alternativa, il contribuente potrà versare l’acconto:
  • a mezzo di bollettini sul c.c.p. n° 16379000 (periti agrari) ovvero sul c.c.p. n. 33316001 (agrotecnici);
  • oppure mediante c/c bancario (IBAN: IT03B0569603211000002243X16) intestato a: Fondazione ENPAIA – Gestione Separata Periti Agrari Presso la Banca Popolare di Sondrio – Piazza Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio. In quest’ultimo caso, nella causale del versamento devono essere riportati nel seguente ordine: causale numerica di versamento (“314” soggettivo e maternità 2014; “324” integrativo 2014; “334” generica 2014 che comprende qualsiasi causale 2014); numero di matricola dell’iscritto, riscontrabile sui bollettini di versamento allegati; codice fiscale; cognome e nome.

Coloro i quali volessero richiedere il pagamento rateale, devono inoltrare all’Enpaia un apposito modulo.

Invio dati reddituali – Con la comunicazione del reddito 2015 è obbligatorio comunicare:
  • il reddito netto derivante dalla libera professione di Perito Agrario dichiarato ai fini IRPEF per il 2015;
  • il volume d’affari derivante dall’attività di Perito Agrario per l’anno 2015 al netto del 2% addebitato a titolo di contributo integrativo (dividere il dato dichiarato a fini Iva per 1,02).

Casi particolari:
  • coloro i quali risultano interessati alla compilazione del quadro LM nell’Unico PF 2016, si ricorda che il reddito netto corrisponde al dato riportato nel rigo LM6 mentre il volume d’affari segue lo schema sopra esposto;
  • coloro i quali intendano esercitare, avendone diritto, la facoltà di riduzione del minimale del contributo soggettivo al 50% devono farne richiesta barrando l’apposita casella;
  • nel caso di fatturazioni tra professionisti iscritti alla Gestione (art.4 co. 5 del Regolamento), barrare l’apposita casella e riportare anche il volume d’affari al netto di dette fatture.

Sanzioni – Sul versante sanzionatorio bisogna rifarsi all’art. 10 del Regolamento, il quale stabilisce che l’importo dipende a secondo se il ritardato versamento sia stato effettuato entro ovvero oltre 60gg dalla scadenza fissata. Nel primo caso il tasso ufficiale di riferimento è pari allo 0,05%, diversamente, si applicherà un tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5,5 punti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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