16 novembre 2011

ENPALS. Part-time solo se subordinati

Possibile stipulare contratti part-time solo per i lavoratori subordinati

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’ENPALS, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti all’Ente stesso, ha chiarito che la stipulazione del contratto a tempo parziale (part-time) può riguardare solo ed esclusivamente il lavoro subordinato. A tal proposito, l’Ente nazionale di previdenza precisa espressamente che non possono rientrare nel rapporto di lavoro part-time: i lavoratori parasubordinati, autonomi o comunque rapporti di lavoro di altra natura. Lo comunica l’ENPALS con la nota del 4 novembre 2011.

I quesiti – In data 4 novembre 2011, l’ENPALS fornisce risposta in merito all’applicazione del lavoro a tempo parziale. In particolare, il quesito si sviluppa su due livelli: da un lato è stato domandato quale sia il campo di applicazione del lavoro part-time nel settore dello spettacolo; e dall’altro è stato richiesto se è possibile applicare la disciplina dettata in tema di contribuzione previdenziale per il lavoro a tempo parziale in caso di prestazione rese da soggetti titolari di rapporti di lavoro di natura parasubordinata o autonoma.

La risposta al I° quesito – Per rispondere al primo ordine di quesiti, si fa innanzitutto presente che la possibilità di stipulare contratti a tempo parziale con lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie di cui all’art. 3, primo comma, numeri da 1 a 14 dei D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 va valutata tenendo conto della disciplina legale di tale rapporto di lavoro nonché della contrattazione collettiva in essere. Pertanto, saranno le leggi che regolano la materia e l’evoluzione della contrattazione collettiva a contemplare il ricorso, vertendo la questione sollevata su un piano diverso rispetto a quello previdenziale. Per concludere la risposta al primo quesito, l’ENPLAS, al fine di stabilire l’applicabilità o meno del contratto di lavoro a tempo parziale a specifiche figure professionali dei lavoratori dello spettacolo, non può far altro che allinearsi alle previsioni dei relativi contratti collettivi di categoria.

La risposta al II° quesito – L’ENPALS, al fine di rispondere al secondo quesito, fa riferimento alla disciplina organica del contratto di lavoro a tempo parziale contenuta del D.Lgs. n. 61/2000, il quale all’art. 1, c. 1 stabilisce espressamente che “nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale”. Pertanto, come precisato in premessa, la stipula del contratto part-time non può che riguardare solo ed esclusivamente il lavoro subordinato, nella cui applicazione non possono assolutamente rientrare rapporti di lavoro di altra natura, parasubordinata o autonoma e solo in relazione alle medesime potrà applicarsi la speciale disciplina dettata per questo tipo di contratto ivi compreso, per quanto concerne l’aspetto previdenziale, il particolare sistema di calcolo della contribuzione che, come noto, tiene conto della durata della prestazione lavorativa (art. 9, D.Lgs. n. 61/2000).

Ulteriori specifiche
– Ovviamente, affinché venga rispettata la disciplina appena menzionata occorre, oltre alla sussistenza di un rapporto di natura subordinata, anche la stipula di un valido contratto che soddisfi i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria per il lavoro a tempo parziale. Infine l’ENPALS rammenta che, per quanto riguarda i contributi da versare allo stesso Ente, anche per i lavoratori autonomi e parasubordinati ogni prestazione nell’arco della giornata è equiparata ad una prestazione giornaliera con l’applicazione della regola generale che impone di correlare la base contributiva al minimale di retribuzione giornaliera, che per il 2011 è pari a € 44,49.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy