20 dicembre 2016

Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro

Lavoro e Previdenza n. 236 - 2016

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di Bilancio 2017 all’art. 1, co. da 308 a 313 ha riconosciuto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro. Lo sgravio contributivo, operativo per il periodo “1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018”, consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.
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Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro - Lavoro e Previdenza n. 236 - 2016
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