21 ottobre 2015

Extracomunitari: pensione d’invalidità ad ampio raggio

Gli extracomunitari non vedenti potranno comunque chiedere la pensione d’invalidità, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno

Autore: Redazione Fiscal Focus
Esteso il diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno. Per tali soggetti, infatti, la prestazione andrà riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente.

A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6456 di ieri.

Orientamento giurisprudenziale - La Corte Costituzionale – con sentenza n. 22 del 27/01/2015 – si è pronunciata nuovamente sull’art. 80, co. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sancendone l’incostituzionalitànella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione non reversibile di cui all’art. 8 della legge 66/1962 e dell’indennità di cui all’art. 3 comma 1 della legge 508/1988 a favore degli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno”.

La Corte, in sostanza, ha riconosciuto ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all’indennità speciale riconosciute ai ciechi civili qualora legalmente soggiornanti. Con la suddetta sentenza la Corte ha ampliato la portata della norma, estendendo ai cittadini extracomunitari, anche sprovvisti di permesso di lungo soggiorno, il diritto all’assegno mensile di invalidità, all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza, alla pensione di inabilità.
Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi con cui la Corte ha ampliato la portata della norma, estendendo ai cittadini extracomunitari, anche sprovvisti di permesso di lungo soggiorno, il diritto all’assegno mensile di invalidità, all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza, alla pensione di inabilità (cfr. sent. nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013).
Interpretazione INPS – Alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale, l’INPS ha ritenuto opportuno riconoscere la prestazione ai suddetti soggetti fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente. Tale documentazione dovrà naturalmente essere acquisita nel fascicolo dell’istruttoria.
Sul punto, viene evidenziato come la sentenza menzionata potrà trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato che abbiano negato la prestazione.
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