31 dicembre 2012

False partite IVA. Professionisti esclusi dalla presunzione

Il professionista iscritto a un Albo non deve provare l’attività autonoma ai fini dell’esclusione dalla presunzione di “falsa” partita IVA

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Restano esclusi dalla presunzione di “falsa” partita IVA prevista dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) i professionisti iscritti a un ordine, albo o elenco purché sia tenuto o controllato da una amministrazione pubblica e per la relativa iscrizione sia necessario un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Analogo discorso per le imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio e le federazioni sportive a condizione che per l'iscrizione non sia necessaria una semplice domanda, ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 32/2012 definendo l'ambito di operatività del meccanismo presuntivo delle “false” partite IVA.

“False” partite IVA - Come è noto, la Riforma del Lavoro all’art. 1, c. 26 ha introdotto una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. In particolare, l’intenzione del Governo è quella di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti invogliare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA, appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano ovviamente più onerosi e scomodi.

Attività di verifica – Quanto all’attività di verifica, il Ministero fa presente che il momento a partire dal quale si potrà esercitare una presunzione da parte degli organi ispettivi o dai lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione dei tre indici presuntivi adottati dal Governo, ad esempio: se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l'80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014 (data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge); qualora invece, i parametri di controllo siano la durata della collaborazione e la postazione fissa, oppure la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015 atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.

Gli indici presuntivi - Per scovare i datori di lavoro che invitano i propri dipendenti a crearsi una partita IVA per mascherare vere e proprie prestazioni subordinate, il Governo si è dotato di tre indici presuntivi, ossia: che la collaborazione “fittizia” duri più di 8 mesi nell’arco di due anni solari consecutivi; che da questo rapporto il collaboratore ricavi più dell’80% del corrispettivo verso un unico committente nell’arco di due anni solari consecutivi; che il collaboratore possieda una postazione “fissa” presso il committente (si dovrà dimostrare di avere una vera e propria scrivania). Su questi parametri si concentra l'attività interpretativa della circolare ministeriale. In primo luogo viene chiarito che per i primi due parametri la verifica potrà essere fatta solo a posteriori una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge anche se assumono un diverso criterio di calcolo. Il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre); mentre per il parametro del fatturato occorre fare riferimento al biennio solare, vale a dire a un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Fornero).

Gli esclusi - La presunzione di co.co.co. non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi (diploma, laurea o qualifica professionale), oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali (che, per l’anno 2012, è pari a € 18.662,50). Affinché operi la suddetta esclusione è necessario che la sussistenza di entrambi i requisiti.

Esclusione d’ufficio – Il D.M. del 20 dicembre 2012, inoltre, individua sostanzialmente tre categorie di esclusione dalla presunzione di co.co.pro, ossia: i professionisti iscritti a un ordine, collegio, registri, albi, ruoli o elenchi professionali (per i professionisti iscritti a un Albo l’autonomia non va provata); le federazioni sportive anche in questo caso è necessario che sia tenuto o un controllato dalla P.A. con iscrizione subordinata al superamento di un esame di Stato o a una valutazione; le imprese iscritte alla Camera di commercio purché l'iscrizione non sia solo ai fini di pubblicità dichiarativa. Pertanto, restano esclusi gli artigiani e commercianti che sono sottoposti a un regime di iscrizione oggetto di valutazione.
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