17 gennaio 2025
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17 gennaio 2025

Commercialisti: antiriciclaggio, approvate le nuove regole tecniche

Autore: Cinzia De Stefanis
Più agevole l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio per i dottori commercialisti. Importanti semplificazioni sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale.
Il Consiglio nazionale dei Commercialisti con la deliberazione del 16 gennaio 2025 n. 9 ha approvato l’aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei commercialisti, sulle quali a fine dicembre si era espresso favorevolmente il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Al fine di consentire l’apprendimento e la corretta applicazione delle Regole Tecniche aggiornate, nei prossimi mesi il Consiglio Nazionale promuoverà specifiche attività di formazione e procederà alla revisione delle Linee Guida operative per il supporto all’attività degli Iscritti.

Adempimenti obbligo antiriciclaggio - Le regole tecniche sono applicate dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 per l’adempimento dei seguenti obblighi antiriciclaggio;
  • autovalutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
  • adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
  • conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

Autovalutazione del rischio I professionisti obbligati effettuano la autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati. A tal fine, i professionisti valutano il rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi per l’individuazione di eventuali vulnerabilità, allo scopo di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo. L’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; è possibile altresì effettuare l’autovalutazione del rischio in capo all’associazione professionale/STP. La figura del responsabile antiriciclaggio - richiamata nel prosieguo - assiste il professionista (nei casi in cui è prevista la sua individuazione; sul punto cfr. infra) al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Adeguata verifica della clientela - Quale attività propedeutica alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell’approccio basato sul rischio normativamente previsto.

L’analisi effettuata porta alla classificazione delle prestazioni professionali in attività il cui rischio inerente, inteso come rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti, è non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo. La seguente elencazione potrà essere modificata nel corso del tempo in relazione alla evoluzione normativa. In ogni caso la casistica ivi indicata deve considerarsi estesa ad ogni modifica e/o integrazione di legge che dovesse intervenire nella normativa richiamata.

Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007).

Inoltre, ai sensi del medesimo art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007 le misure di adeguata verifica adottate sono proporzionate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. d), del medesimo d.lgs. 231/2007. L’art. 17, co. 7, d.lgs. 231/2007, stabilisce, altresì, che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, co. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Nell’esclusione rientrano tutte le attività, anche prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, nonché gli ulteriori adempimenti tributari connessi, come ad esempio la trasmissione dei modelli F24.

Conservazione dei dati e delle informazioni - La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità. La conservazione può essere cartacea, informatica o mista. Nell’ambito di tali possibilità di conservazione e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, i professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei e/o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs. 90/2017, quali il registro cartaceo o l’archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, occorrerà indicare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Tale indicazione esplicita non si rende necessaria nel caso di professionista individuale che non si avvalga di personale di studio. L’obbligo di conservazione ha per oggetto:
  1. la copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
  2. l’originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente alle operazioni.

La conservazione, indipendentemente dal supporto scelto, deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:
  • nel caso di prestazioni professionali:
    • a) la data del conferimento dell’incarico;
    • b) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o attraverso procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, nonché le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
    • c) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all’art. 21 del d.lgs. 231/2007, con le modalità ivi previste;
  • nel caso di operazioni:
    • d) la data, l’importo e la causale dell’operazione;
    • e) i mezzi di pagamento utilizzati.

Con riferimento alla lettera e), il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l’oggetto o la modalità di esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente. Il sistema di conservazione prescelto deve garantire l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati cartacei per il periodo prescritto dalla norma.
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

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