27 aprile 2016

Ferrovie dello Stato: nuovi moduli per le prestazioni di sostegno al reddito

Autore: redazione fiscal focus
L’INPS, con il Messaggio n. 1678/2016, ha pubblicato tre nuovi moduli in favore del personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In particolare, i moduli riguardano: dichiarazione lavoratori privi di vista, non udenti o con invalidità superiore al 74%; dichiarazione di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico del Fondo pensioni del personale di Ferrovie dello Stato per l’accesso al Fondo di solidarietà gruppo FS, e comunicazione svolgimento attività di lavoro.

D.I. n. 8684 del 9 gennaio 2015 - Il Decreto Interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015 ha dettato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Tale Fondo, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, di situazioni di crisi aziendale, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, una serie di interventi disciplinati dal regolamento, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti delle società del gruppo FS (esclusi i dirigenti), iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale FS o all’Assicurazione generale obbligatoria.

Il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma rateale riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni, al fine del raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, e al versamento della contribuzione correlata dovuta. Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente (esclusi i dirigenti) coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
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