4 marzo 2016

Fondi di solidarietà di nuova istituzione: online le richieste di assegno ordinario

Da 30 novembre 2015 sono operativi i nuovi Fondi di solidarietà di trasporto pubblico, del settore marittimo e delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INPS, con il Messaggio n. 981/2016, ha fornito le modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione per i Fondi di solidarietà di trasporto pubblico, del settore marittimo (SOLIMARE) e delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, operativi dal 30 novembre 2015. La procedura, in particolare, è unica per tutti i Fondi e consente alle aziende l’invio telematico delle domande direttamente sul sito dell’INPS (www.inps.it) nei “Servizi OnLine” accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”. Per accedere al portale dei “Servizi per le aziende ed i consulenti” bisogna inserire il Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto previdenziale.
Inoltre, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 15 novembre 2015 e il 2 marzo 2016 (data di pubblicazione del Messaggio in commento) è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è appunto il 2 marzo 2016. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla predetta data, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Fondi di solidarietà bilaterali - Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della Legge 183/2014 (Jobs Act), ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all’art. 3 della Legge 92/2012.
All’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 148/2015 è stabilito che la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica.
È importante notare come entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa.
In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’art. 15, c. 3, del D.Lgs 148/2015 in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

Decorrenza termine - In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato, in data 30 novembre 2015 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 15 novembre 2015.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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