19 aprile 2016

Fondi di solidarietà: tutele vecchie in caso di operazioni societarie

Autore: redazione fiscal focus
Nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse è legittima la continuazione dei programmi di riduzione/sospensione già autorizzati alla cedente in capo alla cessionaria. Inoltre, in caso di mutamento nella titolarità di un’attività economica verificatasi durante l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale per il quale sia previsto, in aggiunta ai requisiti ordinari, l’obbligo della previa stipula di un accordo sindacale, tale mutamento è comunque subordinato all’espletamento, da parte dell’azienda subentrante, dei seguenti adempimenti:
• una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei suddetti programmi così come precedentemente concordati;
• un nuovo accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo.

A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 1617/2016.

Fondi di solidarietà - Nel corso del 2015 hanno ripreso ad operare, o sono diventati operativi per la prima volta, quasi tutti i fondi di solidarietà adeguati o istituiti ai sensi dell’art. 3 della L. 92/2012 (Riforma Fornero), così come novellato dall’art. 26 e ss. del D.Lgs. 148/2015.
La disciplina di dettaglio dei singoli Fondi e, limitatamente all’assegno di solidarietà, quella del Fondo di integrazione salariale, prevede, preliminarmente alla fase concessoria, una fase di valutazione della crisi che viene svolta dall’azienda congiuntamente con le parti sociali.

Tale fase deve obbligatoriamente concludersi con la sottoscrizione di un accordo sindacale.

Tuttavia, dall’istruttoria di alcune domande di accesso alle prestazioni del Fondo, è emersa la necessità di avere alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità, nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, di proseguire, senza soluzione di continuità, trattamenti di integrazione salariale avviati dall’azienda cedente, nonché le necessarie indicazioni, in caso di esito positivo, circa i termini e le modalità da adottare al fine di consentire la prosecuzione dello stesso programma.

Chiarimenti INPS – L’INPS, previa consultazione con il Ministero del Lavoro, ha risolto positivamente la questione e quindi confermando la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione/sospensione già autorizzati alla cedente in capo alla cessionaria.

In tal caso, il Ministero del Lavoro ha tenuto a precisare che detta continuazione è comunque subordinata all’espletamento, da parte dell’azienda subentrante, di una serie di adempimenti, tra i quali rientra la manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei suddetti programmi così come precedentemente concordati. Inoltre, le parti sociali firmatarie del precedente accordo dovranno sottoscrivere un nuovo accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del trattamento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy