Il Fondo di integrazione salariale ha sostituito, a partire dal 2016, il Fondo di solidarietà residuale, e garantisce ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà. Con una recente circolare l’INPS ha specificato i criteri in base ai quali è possibile cumulare tali integrazioni salariali con le altre indennità previste al verificarsi di eventi specifici, quali: malattia, maternità ed infortunio o in coincidenza della fruizione di ferie e permessi. La regola generale, è costituita dalla necessità di distinguere le ipotesi di sospensione a zero dalle ipotesi di riduzione di orario, ciò in virtù del fatto che lo svolgimento di attività lavorativa costituisce presupposto indispensabile per la fruizione del beneficio in parola.
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Fondo di integrazione salariale (120 kB)
Fondo di integrazione salariale - Lavoro e Previdenza n. 170
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