1 luglio 2016

Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo: le istruzioni INPS

Con Circolare n. 119 di ieri l’INPS fornisce istruzioni sull’utilizzo del Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Con Circolare n. 119 dell’INPS pubblicata ieri, l’Istituto ha fornito delle istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, così come le modalità di accesso e disciplina delle prestazioni ordinarie ed emergenziali.

Finalità del Fondo – Il Fondo in questione agisce in ragione di “situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, il Fondo provvede a finanziare specifici interventi che, oltre a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, a realizzare politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso”. Le prestazioni erogate dal fondo possono essere:
  • ordinarie, quali assegno ordinario, interventi di formazione;
  • emergenziali, le quali possono essere integrative dell’indennità di disoccupazione o straordinarie, nel caso di interventi atti ad agevolare l’esodo);

e sono rivolte a favore del personale dipendente delle aziende rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 157 del 28 aprile 2000.

Istruzioni operative - L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo del Credito Cooperativo in modo da guidare l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto.
In particolare per beneficiari si intendono:
  • tutti i lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato delle aziende di cui al D.I. n. 157 del 28 aprile 2000, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • tutti i lavoratori dipendenti da aziende che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

a prescindere dall’anzianità aziendale.

Le prestazioni - Specifica poi l’Istituto che per quanto concerne le prestazioni:
  • ordinarie: si intende il “finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione”, per accedere alle quali è necessario il preventivo espletamento delle procedure contrattuali, in mancanza delle quali l’azienda non potrà accedere all’intervento richiesto; la misura dell’intervento sarà pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati da altri fondi o anche dall’UE. Ma per prestazioni ordinarie si intende anche l’erogazione di un assegno ordinario, consistente nell’integrazione della retribuzione per i lavoratori la cui attività risulti sospesa o ridotta per le materie previste da CIGO e CIGS, e sempre per cause non dipendenti dalla volontà del prestatore o anche del datore di lavoro;
  • emergenziali: il Fondo prevede anche l’erogazione per lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, di un assegno per il sostegno al reddito integrativo di ASpI e NASpI, così come del finanziamento sempre per tali soggetti, e su richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) della durata massima di dodici mesi.

Le condizioni – La Circolare in questione – alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti, considerata la sua complessità e completezza – elenca pedissequamente tutte le condizioni e le modalità per l’utilizzo e per le richieste al Fondo in questione, compresa la coesistenza dell’assegno ordinario con altri redditi da attività lavorativa, e finanche la compatibilità e il regime fiscale da rispettare.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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