21 maggio 2015

Fondo sostegno al reddito e contributo ordinario

Lavoro & Previdenza N. 95-2015

L’INPS, con la Circolare n. 90 del 6 maggio 2015, ha fornito gli adempimenti procedurali e le modalità di compilazione del flusso UniEmens in favore delle imprese del credito che intendono accedere al “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito”, come stabilito dall’art. 3 della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). In particolare, è stato precisato che ai fini UniEmens il contributo ordinario dovuto sul suddetto Fondo per le mensilità da luglio 2014 ad aprile 2015, dovrà essere versato dall’azienda entro il 16 agosto 2015.
Nel dettaglio, per il versamento degli arretrati, le aziende dovranno valorizzare – all’interno di “DenunciaAziendale” “AltrePartiteADebito” i seguenti dati:
- in “CausaleADebito” il nuovo codice “M151” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo del Credito luglio 2014 - aprile 2015";
- in “Retribuzione” l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- in “SommaADebito” l’importo del contributo, pari allo 0,20% dell’imponibile.
A tal fine, è possibile proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 agosto 2015.
ATTENZIONE. A decorrere dal mese di maggio 2015 a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo, ma sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale disposizione vale sia per i dipendenti iscritti alla gestione privata che per i dipendenti di che hanno optato per l’iscrizione alla gestione pubblica.
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