18 marzo 2014

Fuori busta. Quale sanzione si applica?

In caso di straordinari pagati “in nero”, si applica la sanzione contenuta nella L. n. 4/1953

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il lavoro straordinario pagato “fuori busta” è punibile con la più pesante sanzione per l’omissione delle registrazioni apposte sul prospetto paga di cui alla L. n. 4/1953; e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, si applica anche l’apposita sanzione prevista dalla Legge n. 66/2003. A darne comunicazione è il Ministero del Lavoro in una nota del 6 febbraio 2013, rispondendo a un quesito posto da una Direzione Regionale del Lavoro.

La questione -
Il Ministero del Lavoro è stato interrogato in merito alle sanzioni da applicare alle aziende scoperte a pagare le ore straordinarie “fuori busta”. Il problema deriva dal principio di specialità, previsto dalla normativa sulla depenalizzazione L. 689/81, nell’applicazione in sede di ordinanza ingiunzione e in caso di straordinari pagati in nero, dell’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 66/2003 o della sanzione, sicuramente più grave, prevista dalla L. n. 4/1953. Il Ministero quindi mette al confronto le due normative per provare a comprendere quale possa essere considerata, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 689/1981, “speciale” rispetto l’altra, quindi prevalente in merito alle sanzioni da applicarsi alla fattispecie; infatti è bene ricordare che in caso di pluralità di disposizioni che prevedano sanzioni amministrative per lo stesso fatto, si applica tra le due la disposizione speciale.

L’apparato sanzionatorio –
In quadrato il problema, il Ministero del Welfare rammenta che la L. n. 66/2003 prevede una sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro (da 154€ a 1.032€ se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative), nell’eventualità che il lavoro straordinario non venga “computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi”. Con il termine “a parte” dello straordinario, così come utilizzata dal legislatore, si presuppone comunque che lo stesso sia stato computato all’interno del cedolino paga nel totale della retribuzione corrisposta, ancorché non distintamente; d’altronde, sostiene il Ministero, la finalità della norma è quella di consentire ai lavoratori la puntuale verifica della corretta applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva sia sulla retribuzione che sulle ore di lavoro straordinario. Diversamente, la L. n.4/1953 focalizza l’illecito sulla “infedele” tenuta del prospetto paga e sul fatto che lo stesso non tenga conto distintamente delle “singole trattenute”, vi è cioè in questo caso, secondo il Ministero, la volontà nella norma di consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate.

Il chiarimento –
Ciò detto, il MLPS sostiene che la condotta del “fuori busta” abbia una valenza più grave nel momento stesso in cui le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario non siano nemmeno state computate all’interno delle retribuzione corrisposta tramite cedolino. Quindi, vi è la violazione degli articoli 1 e 3 della Legge 4/1953 (infedele tenuta del prospetto paga), e solo in via sussidiaria e secondaria la violazione dell’art. 5 co.5 del D.L. 66/2003 e la conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 18 bis comma 6 dello stesso decreto. Ciò significa che il D.L. trova applicabilità, quindi cumulabilità con quelle previste dalla L. n. 4/1953, in relazione all’eventuale residua illiceità della condotta, nel caso di corresponsione di maggiorazioni al lavoro straordinario in percentuale inferiore a quella prevista dal contratto collettivo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy