Come annunciato nelle scorse settimane dall’INPS, è giunta finalmente la tanto attesa circolare (la n. 94/2015) sul nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI) in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. In particolare, è stato precisato che i contributi figurativi sono riconosciuti d’ufficio per i periodi di fruizione della NASpI, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2015.
Quindi, siccome l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2015 è di 1.300 euro, predetta contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di 1.820 euro (1.300 euro * 1,4).
Inoltre, ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione, le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l’importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse.
Ambito di applicazione – Il nuovo sostegno economico, entrato in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolto ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). Sono destinatari della NASpI anche i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Requisiti - Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000);
• possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
• possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per quanto concerne lo stato di disoccupazione, esso non deve essere involontario; pertanto, sono esclusi i casi di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. La NASpI è riconosciuta, invece, in caso dimissioni che avvengano per giusta causa qualora motivate:
• dal mancato pagamento della retribuzione;
• dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
• dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
• dal c.d. mobbing;
• dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112 co. 4 codice civile);
• dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
• dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Con riferimento al secondo requisito, ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Quindi, possono considerarsi utili:
• i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
• i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
• i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
• i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Infine, per la maturazione delle 30 giornate di lavoro effettivo bisogna calcolare le giornate di effettiva presenza a lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.
Calcolo e misura - Quanto alla misura, l’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.
In caso contrario, l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di 1.300 euro (rivalutato annualmente). Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Durata - La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Invio domande – Per accedere al beneficio la domanda va presentata all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. A tal fine, possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione, ossia: online, enti di patronato e contact center integrato INPS-INAIL.