All’atto della stipula di un contratto di lavoro, le parti sono obbligate ad indicare il luogo ove ordinariamente sarà svolta la prestazione oggetto del contratto e tale luogo rappresenta, salvo variazioni successive, il cosiddetto luogo di lavoro.
Il luogo presso il quale si svolge la prestazione lavorativa può essere fisso e ben definito, come avviene nel caso di un impiegato nel lavoro d’ufficio, o di un operaio addetto ad uno specifico stabilimento, ma può anche essere variabile, per via delle caratteristiche proprie delle mansioni e dei compiti affidati al lavoratore, e coincidere con luoghi sempre diversi, quali, ad esempio, gli installatori di impianti, i rappresentanti, gli autisti.
Ciò premesso, occorre sottolineare che la trasferta è caratterizzata da un elemento fondamentale: la permanenza di un
legame funzionale del lavoratore dipendente con il suo "normale" luogo di lavoro in relazione al "diverso" e temporaneo luogo di svolgimento della sua attuale e contingente prestazione; tale legame non sussiste invece nel caso di trasferimento del lavoratore, in relazione al quale il mutamento della collocazione aziendale è definitivo.
L’indennità di trasferta viene riconosciuta dall’azienda al lavoratore a titolo di indennizzo forfettario per le maggiori spese sostenute dallo stesso nell’espletamento delle proprie mansioni ed infatti, pur rientrando a pieno titolo nei redditi da lavoro dipendente, come previsto dall’art. 51 comma 1, del TUIR, il legislatore riconosce a tali indennità un particolare regime di esenzione.
Ne deriva che la
trasferta non sussiste quando:
- La prestazione è svolta di norma in forma itinerante;
- La sede di lavoro precedente è definitivamente cessata;
- Il mutamento del luogo di lavoro è definitivo.
In caso d’impiego in trasferta del lavoratore non è necessario alcun adempimento amministrativo preventivo, si applicano comunque le previsioni contrattuali in relazione al normale luogo di lavoro (es. per la festività del Santo patrono) e il lavoratore ha diritto ad un rimborso spese e alla remunerazione del disagio derivante dalla variazione, se previsto dal CCNL.
Ai fini dell’inquadramento fiscale e previdenziale della trasferta, va preliminarmente considerato che la disciplina si fonda sull
’allineamento, sancito dalla legge, tra gli imponibili contributivo e fiscale dei trattamenti retributivi.
CASO A - TRASFERTE FUORI DAL COMUNE
Rimborso forfettario
Le indennità per le trasferte fuori dal territorio comunale non concorrono a formare il reddito del lavoratore fino alla cifra di € 46,48 al giorno (€ 77,47 per le trasferte all’estero); tale limite va computato al netto delle spese di viaggio e di trasporto, di norma rimborsate analiticamente. Le somme eccedenti tale limite sono ordinariamente assoggettate a tassazione e contribuzione.
Rimborso misto
È il caso della corresponsione dell’indennizzo combinato ad un rimborso spese. A tal proposito è possibile distinguere tre fattispecie:
1. La soglia di esenzione si riduce a:
- € 30,99 + rimborso spese vitto o alloggio;
- € 15,49 + rimborso spese di vitto e alloggio.
2. La soglia di € 46,40 rimane immutata in caso di rimborso delle spese per il viaggio e
trasporto; tali rimborsi, purché documentati, non concorrono comunque alla formazione del reddito.
3. Soglia di esenzione pari a € 46,48 + spese ulteriori anche non documentabili: in questo caso i rimborsi concorrono interamente a formare il reddito.
Rimborso analitico
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, debitamente documentate, non concorrono a formare il reddito, mentre le altre spese, anche se non documentate, non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di € 15,49 (€ 25,82 in caso di trasferta all’estero).
Le indennità e i rimborsi per le trasferte all’interno del territorio comunale sono considerate per intero come reddito.
Trasfertisti fissi
La definizione di “trasfertista fisso” ricomprende tutti i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi quali ad esempio i viaggiatori ed i piazzisti, gli informatori medici scientifici, gli autisti.
In questa fattispecie, sono
esenti al 50% esclusivamente le maggiorazioni di retribuzione che vengono erogate proprio in funzione delle particolari caratteristiche dell’attività di lavoro, anche se corrisposte con carattere di continuità. Gli eventuali rimborsi spese, forfettari o analitici, concorrono invece integralmente a formare il reddito.
Nella particolare ipotesi che l’attività del lavoratore trasfertista si svolga in luoghi sempre variabili e diversi, ma tipicamente nell’ambito di un territorio delimitato, qualora lo stesso venga comandato a svolgere la propria attività in un luogo esterno a tale delimitazione, si farà riferimento, per le indennità ed i rimborsi spese eventualmente corrisposti, al trattamento previsto per le trasferte in genere (vedi Tabella).
Le sanzioni
Ministero del Lavoro e INPS concordano sul fatto che si può configurare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata una difformità tra la realtà dei fatti accertata da funzionari ispettivi e quanto registrato sul LUL: ciò infatti determina una non corretta esposizione dell’imponibile contributivo. Appare dunque palese il riferimento a:
- i casi di trasferta che non sia stata realmente effettuata;
- l’ipotesi in cui la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta sono esposte somme che compensano le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato - la voce trasferta - che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
A tal proposito va ricordato che la disciplina vigente in materia di sanzioni sul LUL prevede l’applicazione di:
- una sanzione amministrativa che va da 150 a 1.500 euro, sa la violazione riguarda meno di 5 lavoratori;
- una sanzione amministrativa che va da 500 a 3.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 5 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi;
- una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 6.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 10 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 12 mesi;
Il regime sanzionatorio suesposto può dunque trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
- in relazione ai dati quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
- con riferimento ai dati qualitativi inerenti la scritturazione sul LUL di una causale o titolo che determini un’erogazione economica che non trova riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
La sanzione è irrogabile a condizione che, dall'infedele registrazione sul LUL, discendano differenze sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.