14 giugno 2016

Incentivi assunzione disabili: istruzioni dall’INPS

Adottate le nuove disposizioni in merito alle assunzioni di lavoratori disabili decorrenti dal 1° gennaio 2016: entro il 16 settembre 2016 è possibile recuperare i periodi pregressi (gennaio-maggio 2016)

Autore: redazione fiscal focus
L’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili cambia pelle. Dal 1° gennaio 2016, infatti, il beneficio viene erogato direttamente dall’INPS, su domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
• i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
• la tipologia di disabilità;
• la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
• l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità;
A tal fine, bisogna utilizzare il modulo di istanza on-line “151-2015”, reperibile nell’area dei “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), sezione “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Entro cinque giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS comunica telematicamente l’ammontare massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.
Il datore di lavoro dovrà:
entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione;
entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Attenzione. I termini predetti sono perentori e la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 99 di ieri.
Incentivo disabili – Il D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 10 ha introdotto un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – persone con disabilità, modificando così quanto finora previsto dall’art. 13 della L. n. 68/1999. Il beneficio, che varia sia in entità che per le modalità di richiesta rispetto a quanto precedentemente previsto, è volto a realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. In particolare, si tratta di un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Come detto pocanzi, rispetto alla precedente formulazione variano anche le modalità di richiesta; ora, infatti, la domanda di fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa, mediante apposite procedure telematiche, all’INPS. Quest’ultimo, una volta ricevuta la richiesta di attribuzione del beneficio, effettua le consuete verifiche di routine per comprovare la genuinità della richiesta del datore di lavoro; superati i controlli, i datori di lavoro potranno utilizzare quanto gli spetta mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili o, nel caso di datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG, trimestrali.
Per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio afferente ai periodi correnti decorre dal periodo di competenza di giugno 2016. Mentre per il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (gennaio 2016 – maggio 2016) per assunzioni incentivate già effettuate potrà essere operato - mediante esposizione nelle denunce contributive - entro il 16 settembre 2016.
Soggetti interessati – Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro, con almeno 15 dipendenti, soggetti all’obbligo di occupazione di persone con disabilità, come previsto dall’art. 3 della L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura d’imprenditore.
Rientrano tra i beneficiari anche gli enti pubblici economici (EPE).
L’incentivo spetta per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
1. lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
2. lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Rapporti incentivati – Per quanto concerne i rapporti incentivati, esso spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi.
L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:
• cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 142/2001;
• rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
• assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.
Misura e durata dell’incentivo – Con riferimento alla misura e durata dell’incentivo, essi variano in base alle caratteristiche del disabile da assumere:
• per i soggetti rientranti nel punto 1 di cui sopra, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
• per i soggetti rientranti nel punto 2 di cui sopra, la misura dell’incentivo è, invece, pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
• per i soggetti rientranti nel punto 3 di cui sopra, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
La durata invece:
• è di 36 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, così come per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
• è di 60 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• spetta per l’intera durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a dodici mesi, in caso di assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
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