27 giugno 2016

Incentivi disabili ed esonero biennale: cumulo senza limiti

Oltre agli incentivi previsti per l’assunzione di disabili, il datore di lavoro potrà godere anche di altri incentivi nel limite del 100% dei costi salariali

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Agevolazioni doppie per chi assume un disabile con la Legge 208/2015. Infatti, l’esonero biennale di cui all’art. 1, co 178-181 della predetta legge per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016, può essere cumulato per intero con il nuovo beneficio previsto dal modificato art. 13 della L. n. 68/1999. Ciò in considerazione del fatto che il Regolamento (CE) n. 651/2014 (normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato) fa riferimento alla possibilità di cumulo nei limiti del 100% dei costi salariali solo con riferimento ad altri aiuti esentati in forza del medesimo regolamento.

Incentivo disabili – Si ricorda, che il D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 10 ha introdotto un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – persone con disabilità, modificando così quanto finora previsto dall’art. 13 della L. n. 68/1999. Il beneficio, che varia sia in entità che per le modalità di richiesta rispetto a quanto precedentemente previsto, è volto a realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. In particolare, si tratta di un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

L’agevolazione, in particolare, è del 30 ovvero 70% (in base alla classe di disabile occupato) e può avere una durata di 36 mesi, 60 mesi oppure può spettare per l’intera durata del rapporto.

Coordinamento con altri incentivi – Affinché si realizza un reale inserimento e integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali.

Il limite alla possibilità di cumulare due diversi benefici va ricercato nella normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

In particolare, l’articolo 33, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 651/2014 prevede che l’intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi ammissibili, consistenti, come previsto dal medesimo articolo, nei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 6, precisa che gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

In considerazione di ciò, la possibilità di cumulo tra il beneficio ex articolo 13 della Legge n. 68/1999 e le agevolazioni contributive trova un limite nel 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione.

Si precisa che per “costi salariali” s’intende la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.
Incentivi compatibili – Dunque, volendo fornire un elenco delle forme di incentivi più note al livello nazionale, possiamo sicuramente affermare che l’art. 13 della L. n. 68/1999 è cumulabile, laddove sussistano i presupposti legittimanti - e nel limite del 100% dei costi salariali:
  • con l’incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età (c.d. bonus over50) disoccupati da oltre 12 mesi;
  • con l’incentivo di donne (c.d. bonus donne) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni, di cui all’art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012;
  • con l’esonero biennale (articolo 1, commi 178-181, della Legge n. 208 del 2015) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016.

Incentivi non cumulabili – Diversamente, l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili non è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.

Compatibilità con GAGI – Infine, un discorso a parte merita la compatibilità in riferimento al bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani”, di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.

In tal caso, in considerazione della natura speciale della normativa comunitaria che disciplina gli incentivi all’assunzione dei lavoratori disabili, il limite di cumulo previsto dal Regolamento (CE) n. 651/2014 prima citato, prevale sul disposto del Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015, per il quale il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.

Pertanto, l’incentivo per l’assunzione di disabili è cumulabile con il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani” nel limite del 100% dei costi salariali.
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