31 gennaio 2020

Indennità antitubercolari

Lavoro e Previdenza n. 18 - 2020

Al ricorrere di determinate condizioni di carattere contributivo e sanitario, l’Inps riconosce ai soggetti colpiti da tubercolosi, ad alcune categorie di pensionati e titolari di rendita, nonché ai loro familiari a carico (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) le c.d. indennità antitubercolari. In tal modo, l’Istituto rende possibile alle suddette categorie di soggetti la cura e il sostentamento necessari a fronteggiare gli effetti derivanti dalla patologia. Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlati per Legge (art. 4 della Legge 6 agosto 1975, n. 419 e art. 2, comma 2, della Legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono, dunque, aggiornati annualmente. Con la circolare n.5/2020, l’Inps ha comunicato gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 novembre 2019 che sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.
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Indennità antitubercolari - Lavoro e Previdenza n. 18 - 2020
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