12 luglio 2016

Indennità di maternità/paternità: istruzioni dall’INPS

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INPS, con la Circolare n. 128 di ieri, ha fornito utili istruzioni in merito alla nuova indennità di paternità per padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma, nonché chiarimenti relativi ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti.

Sul punto, è stato specificato che l’indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati dal 25 giugno 2015 in poi. Tuttavia, nel periodo transitorio, se l’evento si è verificato in data anteriore al 25 giugno 2015, l’indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi. Se la data dell’evento (morte, grave infermità, ecc.) coincide con la data del parto quest’ultima non è indennizzata al padre, ma eventualmente alla madre avente diritto, in quanto la data del parto è a sé stante rispetto ai 3 mesi post partum.

Facciamo degli esempi
Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 26 giugno 2015. Se la madre è autonoma, l’indennità post partum spetta dal 26 giugno 2015 al 26 settembre 2015 (data del parto + 3 mesi postpartum).
Se il figlio è riconosciuto solo dal padre lavoratore autonomo in data 26 giugno 2015, questi in presenza dei requisiti di legge, può fruire dell’indennità di paternità dal 27 giugno 2015 al 26 settembre 2015 (ossia per tutti i 3 mesi post partum che sarebbero spettati alla madre autonoma ex art. 68 T.U., ad eccezione del giorno del parto che può essere indennizzato solo alla madre).

Si ipotizza ora, invece, che il parto sia avvenuto il 1° giugno 2015 (prematuramente rispetto alla data presunta) e il congedo post partum spettante alla madre lavoratrice dipendente vada dal 1° giugno al 27 settembre 2015 (in ragione di parto avvenuto prematuramente rispetto alla data presunta). Se il figlio viene affidato esclusivamente al padre in data 20 giugno 2015 (ossia in data antecedente al 25 giugno 2015) il padre autonomo, in presenza dei requisiti di legge, può fruire dell’indennità di paternità dal 25 giugno 2015 al 27 settembre 2015 (cioè dalla data di entrata in vigore della riforma alla data di fine del congedo post partum che sarebbe spettato alla madre).

Normativa – Si ricorda che il D.Lgs. n. 80/2015 – nello specifico gli artt. 5, 15 e 16 - si inseriscono nel corpus normativo del T.U. maternità/paternità (artt. 5, 15 e 16 del D.Lgs. n. 151/2001), introducendo in favore dei lavoratori autonomi una indennità di paternità, che prevedono maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.
Queste tutele sono state previste in via sperimentale per l’anno 2015, ma per effetto del D.Lgs. n. 148/2015 sono state estese anche agli anni successivi.
Indennità di paternità – La nuova indennità di paternità, operativa dal 25 giugno 2015, è rivolta agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale e pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Tale diritto è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ossia artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca) e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:
  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre.

L’indennità di paternità è riconoscibile, in presenza dei requisiti di legge, dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Si precisa che la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e, pertanto, tale giorno non è indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della lavoratrice madre avente diritto all’indennità.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo il caso di una madre dipendente che ha fruito di flessibilità ex art. 20 T.U, lavorando per 16 giorni nel corso dell’8° mese.
Si ipotizza altresì che il parto sia avvenuto il 18 novembre 2015 e che il congedo di maternità post partum vada dal 18 novembre 2015 al 5 marzo 2016 (giorno del parto + 3 mesi post partum + 16 giorni recuperati per flessibilità).
In data 10 gennaio 2016 viene accertata la grave infermità della madre dipendente, pertanto il padre autonomo può fruire dell’indennità di paternità dal 10 gennaio 2016 (data della grave infermità) al 5 marzo 2016 (data di fine del periodo post partum residuo non indennizzato alla madre lavoratrice dipendente).

Requisiti - Quanto ai requisiti da possedere, occorre verificare che il padre autonomo, durante il
periodo di indennità di paternità sia iscritto ad una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, nel caso si tratti di pescatori autonomi, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L’iscrizione può avvenire anche in data successiva all’inizio dell’attività. Quindi, se l’iscrizione è effettuata nei termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni per gli autonomi del settore agricolo):
  • l’indennità di paternità è corrisposta dal momento in cui si è verificato l’evento che ha fatto sorgere il diritto all’indennità di paternità (morte della madre, grave infermità, ecc.), se l’attività è antecedente all’evento stesso;
  • dalla data di inizio dell’attività, se questa è iniziata dopo l’evento (morte, grave infermità, ecc..).

Diversamente, se l’iscrizione è effettuata oltre i predetti termini di legge:
  • l’indennità spetta, eventualmente, solo per i giorni successivi alla data di iscrizione;
  • sia in regola col versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità.

La misura dell’indennità di paternità è calcolata in base alle stesse regole previste per l’indennità di maternità ed è pari quindi all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta.

La domanda – La domanda può essere presentata, via Pec o mezzo equivalente (raccomandata AR o domanda allo sportello), utilizzando il modello SR01 (domanda di indennità maternità/paternità), appositamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “modulistica”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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