Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 6521 del 16 aprile scorso, ha fornito un attento riepilogo circa la ricezione e la definizione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti agricoli, in competenza per l’anno 2011. Al riguardo, viene precisato che per ora è possibile presentare solo la richiesta dell’ANF, in quanto il termine perentorio per la presentazione della DS agricola è scaduto il 31 marzo scorso.
Semplificazioni burocratiche –A tal proposito, importanti novità sono state introdotte dal D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012 (c.d. decreto “semplificazioni burocratiche”), il quale all’art. 16, c. 8, lett. b) prevede che l’obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale. Tale disposizione entrerà a regime per la campagna 2013 (competenza 2012), però, visto che la norma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, tenuto conto che la campagna per la presentazione delle DS agricola è iniziata a far data dal 1° gennaio 2012 e che i Patronati hanno già effettuato gli adempimenti di competenza a tutela dei propri assistiti, gli originali cartacei delle domande trasmesse telematicamente dai Patronati, ove vengano eventualmente consegnati agli sportelli INPS, secondo le modalità tradizionali, devono essere accettatati.
Divieto all’utilizzo del contante – Considerata la disposizione di cui all’art. 12, del D.L. n. 201/2011, che vieta l’utilizzo del contante superiore a € 1.000 per i pagamenti delle pensioni o di qualsiasi altro emolumento percepito dietro una collaborazione, l’INPS chiarisce che per le domande già presentate con richiesta di pagamento attraverso "bonifico domiciliato presso l’ufficio postale" e successivamente integrate con una richiesta di modalità di pagamento tracciabile, la liquidazione dell’indennità in argomento sarà adeguata direttamente dagli operatori dell’INPS.
Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli –Quanto agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la manovra estiva di luglio (L. n. 111/2011) ha modificato le modalità di pubblicazione di quest’ultimi. In particolare, è stato previsto che l’anticipazione della pubblicazione di tali elenchi al 31 marzo determinerà che: sarà anticipato di circa due mesi il batch degli Elenchi stessi nella procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola; gli interessi legali decorreranno dal 121° giorno successivo alla data del 31 marzo.
Prelievo automatico–Utile è ricordare che ora la liquidazione dell’indennità in questione avviene in maniera automatica, attingendo direttamente dai dati UniEmens, eliminando di conseguenza il modello “D.L. 86/88bis”. In caso di dati UniEmens incompleti o inesatti, le aziende potranno intervenire in variazione per l’eventuale modifica o aggiornamento degli stessi.
Lavoratori di coop. agricola –Come è noto, i soci lavoratori di cooperativa agricola hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola a condizione che non abbiano effettuato, presso la cooperativa stessa, altra attività oltre quella per la quale sono iscritti negli Elenchi nominativi. Allo scopo di accertare questa condizione, al richiedente viene richiesta una dichiarazione sottoscritta dal Presidente della cooperativa(mod. DS/COOP).
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