17 giugno 2016

Infedele registrazione LUL e lavoratore in trasferta: quando scatta la sanzione?

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Le sanzioni per non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta” sul Libro Unico del Lavoro (LUL), scatta qualora si realizza nei fatti una differente quantificazione dell’imponibile contributivo. Tale difformità si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota n. 11885/2016.
Infedele registrazione dei dati sul LUL – Si ricorda, che la disciplina sull’infedele registrazione dei dati sul LUL – contenuta dall’art. 39, co. 7 della L. n. 133/2008 – è stata recentemente modificata dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, il quale ha introdotto nuovi importi sanzionatori. In particolare, è stato stabilito che l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Il Legislatore fa salva l’ipotesi del c.d. “errore meramente materiale”, la cui individuazione non sembra così scontata, atteso che ogni imputazione potrebbe in sé essere conseguenza di errore.
In particolare, i suddetti importi sono aumentati nei seguenti termini:
da euro 500 a euro 3.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
da euro 1.000 ad euro 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
Atteso che la graduazione della sanzione tiene conto sia del numero di lavoratori che delle mensilità interessate dall’omissione, il Ministero del Lavoro (Circolare n. 26/2015) ritiene che siano superate le indicazioni fornite con Circolare n. 23/2011, afferenti le modalità di quantificazione della sanzione nei casi in cui la condotta illecita si protragga per più di una mensilità.
Restano invece fermi i chiarimenti forniti con Circolare n. 2/2012, in relazione al concetto di “infedele registrazione” che va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposto. È quindi da escludersi qualsiasi valutazione in ordine alla riconduzione del rapporto ad altra tipologia contrattuale ovvero in ordine alla mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile, rispetto alle quali è fatto salvo evidentemente il potere di emanare la diffida accertativa di dare tutela ai lavoratori interessati.
Inoltre, le condotte di omessa e infedele registrazione, alle quali sono equiparate ai fini sanzionatori, anche la tardiva compilazione del LUL, sono punibili a condizione che le stesse abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Non conforme registrazione voce “trasferta” - In relazione alla specifica tematica inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, considerata la disciplina dettata dall’art. 51 co.5 del DPR 917/1986 (TUIR), la nota ministeriale precisa che si può configurare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.51, co.5, summenzionato. Tale difformità si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato - la voce trasferta - che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
In definitiva, il regime sanzionatorio di cui all'art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008, per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
• sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
• sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione; sempre a condizione che dall'infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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