16 marzo 2016

INPS: ammortizzatori sociali più trasparenti

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Nell’ambito dell’operazione “INPS a porte aperte”, che ha lo scopo d’ informare gli utenti circa il funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall’Istituto e di quelle categorie di lavoratori che usufruiscono di particolari regole contributive e previdenziali, l’Istituto Previdenziale ha dedicato una scheda operativa sugli ammortizzatori sociali in deroga.

Vediamone il funzionamento.

CIGD – Gli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente – CIG in deroga e Mobilità in deroga – originariamente istituiti per i settori produttivi non coperti da tutele “ordinarie” di sostegno al reddito, sono stati spesso usati in settori già coperti da strumenti ordinari, con lo scopo di “prorogare” la tutela a quelle crisi che avevano di fatto esaurito gli ammortizzatori ordinari. In non pochi casi questi strumenti sono stati utilizzati come sussidi per le imprese anche senza le riduzioni di orario (o i periodi di disoccupazione) che legittimano l’utilizzo degli altri ammortizzatori sociali.

Inoltre, a differenza degli altri ammortizzatori sociali, gli ammortizzatori in deroga vengono finanziati senza chiedere contributi alle aziende e ai lavoratori, che contribuiscono al finanziamento solo se utilizzano la prestazione. Gli ammortizzatori in deroga sono stati finanziati in gran parte dalla fiscalità generale, con un cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo fino al 2012, e poi con stanziamenti statali specifici e risorse messe a disposizione dalle Regioni.

Sul punto, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ne ha previsto il superamento degli ammortizzatori in deroga e la soppressione dell’indennità di mobilità a partire dal 2017 e la loro sostituzione con nuovi Fondi di solidarietà e con l’indennità di disoccupazione legata alla nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi, poi l’attuale Naspi). In particolare, per le prestazioni in deroga, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la Legge del 2012 ha previsto un sistema di finanziamento annuale via via decrescente.

A partire dal 2014 la CIG in deroga può essere concessa solo entro limiti di durata prestabiliti (11 mesi nel 2014, 5 mesi nel 2015 e 3 mesi nel 2016); prima del 2014 non erano previsti limiti di durata.

Inoltre, l’integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi; prima del 2014 era necessaria una anzianità minima di 90 giorni per l’accesso alla prestazione.

Sempre dal 2014 il trattamento può essere richiesto solo da imprese, piccoli imprenditori (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali. Prima del 2014 avevano accesso a questa prestazione anche soggetti quali associazioni sportive o sindacali, senza struttura di impresa.

Altra importante modifica avvenuta dal 2014, concerne nell’obbligo di aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità prima di fruire dei trattamenti d’ integrazione salariale in deroga (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc…).
Sono stati imposte anche alcune causali specifiche per la concessione del trattamento:
  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
  • crisi aziendali;
  • ristrutturazione o riorganizzazione.


Prima di quell’anno la CIG in deroga non prevedeva causali specifiche e quindi poteva anche essere concessa per cessazione dell’attività dell’impresa.

Il Ministero del Lavoro, in merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 in rapporto all’istituzione del Fondo di Integrazione Salariale, ha comunque precisato che le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Integrazione Salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dai Fondi. Al riguardo, si sottolinea che l’azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dal Fondo di Integrazione Salariale per periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy