Rilascio dell’attestazione ISEE a tre vie. Infatti, in attesa della automatizzazione del rilascio dell’attestazione tramite Pec, l’INPS ha rilasciato i seguenti tre canali mediante i quali è possibile ottenere l’attestazione: accesso al portale ISEE; sedi territoriali INPS ed enti incaricati alla ricezione della DSU (ad es. Caf).
Mentre gli altri componenti del nucleo familiare, diversi dal dichiarante, possono richiedere la sola attestazione riportante l’ISEE all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 3576 di ieri, chiarendo che in questa prima fase applicativa della Riforma, non è possibile chiedere l’attestazione direttamente alla Direzione generale.
Iter di rilascio ISEE – Il Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nuove modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di prestazioni sociali agevolate. La Riforma, meglio conosciuta come “Riccometro”, prevede che l’ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare.
In particolare, l’iter di rilascio dell’ISEE è così strutturato:
• entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che l’hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE;
• entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’INPS avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE;
• entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l’ISEE e lo rende disponibile.
Pertanto entro 10 giorni lavorativi viene calcolata e resa disponibile l’attestazione dell’ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi necessari per il calcolo.
Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l’attestazione, è possibile compilare l’apposito Modulo integrativo (FC. 3) per autodichiarare i dati per il calcolo dell’ISEE ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta.
I canali di rilascio - In attesa della automatizzazione del rilascio dell’attestazione tramite Pec, i canali mediante i quali l’Istituto rende disponibile l’attestazione sono i seguenti:
• accesso al portale ISEE disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” –> “Servizi per il Cittadino” (in tal caso, l’interessato dovrà essere munito di PIN dispositivo rilasciato dall’INPS);
• sedi territoriali INPS. In tal caso, l’operatore dovrà accedere al sito istituzionale e seguire il percorso: “Servizi on line > accedi ai servizi > per tipologia di utente > Enti pubblici e previdenziali> ISEE 2015”. Successivamente, bisogna acquisire e consegnare l’attestazione, utilizzando, quale criterio di ricerca, il codice fiscale del dichiarante oppure il numero di protocollo;
• ente incaricato della ricezione della DSU (ad es., Caf), purché in possesso di specifico mandato scritto conferito dallo stesso dichiarante.
Viceversa, gli altri componenti del nucleo familiare, diversi dal dichiarante, possono richiedere la sola attestazione riportante l’ISEE all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali.
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