23 luglio 2016

INPS: stop ai rapporti fittizi

Via libera al recupero di prestazioni previdenziali non dovuti, in quanto derivanti da rapporti di lavoro fittizi

Autore: DANIELE BONADDIO
Le prestazioni previdenziale che derivano da rapporti di lavoro fittizi, dovranno essere restituiti in un’unica tranche maggiorata degli interessi legali; chi non adempie a tale obbligo sarà soggetto all’invio di un avviso di addebito (AVA) che costituisce titolo esecutivo - ai sensi dell’art. 30, co. 1, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010 - con l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento direttamente all’Agente della Riscossione incaricato.

A darne notizia è stato l’INPS con il Messaggio n. 2930/2016.

Contrasto ai rapporti fittizi – Per rapporto di lavoro fittizio si intende un rapporto di lavoro non esistente ma dichiarato, l’esatto contrario del fenomeno assai noto del “lavoro nero”; lo scopo è quello di ricavare dal rapporto, appunto “simulato”, prestazioni previdenziali a carico dell’Inps, come la disoccupazione, malattia, maternità e addirittura pensioni.

L’Istituto Previdenziale, a questo punto, allo scopo di rafforzare le misure di contrasto al fenomeno della simulazione dei rapporti di lavoro, ha previsto nell’ambito del Piano della performance adottato per il triennio 2016-2018 la realizzazione di apposite procedure automatizzate che supportano le operazioni di sospensione dell’alimentazione del conto assicurativo individuale delle denunce UniEmens che, sulla base di appositi indicatori, presentano profili di rischio in relazione al predetto fenomeno.

In attesa della realizzazione e dell’entrata in produzione delle predette procedure, allo scopo di potenziare l’efficacia delle operazioni di recupero delle prestazioni previdenziali indebite, è stata sviluppata e realizzata una nuova funzionalità della procedura Recupero Indebiti "R.I.".

Recupero Indebiti: come funziona? - La procedura "R.I.", attualmente in una fase di sperimentazione presso Sedi pilota all’esito della quale si procederà al rilascio della procedura in tutto il territorio nazionale, è stata implementata con la creazione di una funzionalità dedicata, che prevede per l’acquisizione della partita debitoria l’utilizzo di specifiche causali, con relativi conti di recupero e codici tributo assegnati da Equitalia.

Ma come funziona? Ebbene, la nuova procedura prevede l’invio al debitore di una diffida con invito al pagamento in unica soluzione della somma indebita, maggiorata degli interessi legali e, in caso di inadempienza, l’invio di un avviso di addebito (AVA) che costituisce titolo esecutivo - ai sensi dell’art. 30, co. 1, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010 - con l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento direttamente all’Agente della Riscossione incaricato.

Al fine del buon andamento della gestione delle attività conseguenti all’avvio delle predette operazioni di recupero, l’INPS chiede alle Sedi di conservare con modalità adeguate la documentazione e/o gli atti sui quali l’Istituto fonda la propria richiesta di recupero dell’indebito. Ciò, sia per la strutturazione dei nuovi provvedimenti di recupero (lettera di diffida e Avviso di addebito) che per un eventuale contenzioso giudiziario, con particolare riguardo al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro corredato della relativa cartolina di ricevimento dello stesso da parte del cittadino.

Difatti, essendo tali documenti indispensabili per le azioni di recupero coattivo, ogni Struttura interessata deve esserne in possesso già al momento dell’acquisizione dell’indebito.

Pertanto, tenuto conto che la gestione degli adempimenti conseguenti agli accertamenti ispettivi, anche laddove effettuati da altro Organo della Pubblica Amministrazione, è tuttora basata su procedure solo parzialmente automatizzate, si ribadisce la necessità che, a seguito dell’annullamento del rapporto di lavoro in forza di apposito verbale ispettivo, le Strutture competenti procedano ad effettuare, quanto più tempestivamente possibile, l’aggiornamento della posizione assicurativa dell’interessato e la comunicazione, al medesimo, attraverso l’utilizzo di raccomandata A/R, del provvedimento di annullamento del rapporto di lavoro, conservando agli atti i predetti documenti, ivi inclusa la ricevuta di ritorno.

Con specifico riferimento alle azioni di recupero, è altresì necessario che, nel caso in cui l’indebito sia di competenza di una Struttura diversa da quella che ha in carico il verbale ispettivo ed i conseguenti provvedimenti, tali documenti (provvedimento di annullamento del rapporto di lavoro tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) vengano trasmessi alla Struttura territoriale competente per l’acquisizione dell’indebito medesimo.

Ciò in quanto la procedura "R.I." nella nuova funzionalità, ai fini dell’emissione dell’A.V.A., prevederà in modalità bloccante l’allegazione di tali documenti per proseguire l’acquisizione di una pratica di indebito.
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