Premessa – I datori di lavoro che intendono avviare un contratto di lavoro intermittente dovranno, a decorrere dal 3 luglio 2013, darne preventiva comunicazione online alla DTL competente per territorio, mediante posta elettronica certificata (Pec) o, nel caso di lavoro da esplicare nelle successive 12 ore, con un sms. Adempimento che può essere effettuato anche dai soggetti abilitati, come ad esempio i Consulenti del Lavoro. L’ufficialità è arrivata grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 27.03.2013, definendo gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni dovute dai soggetti abilitati in caso di prestazione di lavoro intermittente.
Riforma del Lavoro – Il contratto intermittente (c.d. job on call), che viene utilizzato dal datore di lavoro in modo discontinuo, è stato recentemente modificato dalla Riforma Fornero che ha introdotto principalmente due novità importanti: da un lato ha pesantemente limitato l’uso di tale istituto eliminando l’art. 37 della Legge Biagi, d’altra parte invece ha previsto un obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare, in aggiunta alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva (l'ordinaria Co), un'altra comunicazione prima di ciascuna chiamata del lavoratore.
Modalità operative – La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello di comunicazione “UNI-Intermittente”, il quale verrà adottato con apposito decreto del direttore generale delle politiche dei servizi per il lavoro. Il nuovo modello deve comunque contenere i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro, la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce; inoltre, deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato;
- per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).
In alternativa, è possibile trasmettere un sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore, ma esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, la comunicazione s’intende effettuata attraverso la richiesta del certificato di cui all'art. 10 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. La trasmissione effettuata con modalità differenti non è valida. La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge. Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi è possibile effettuare la comunicazione di lavoro intermittente al numero FAX della competente DTL. In tali ipotesi costituisce prova dell'adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del FAX, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all'ufficio.
Sanzioni – In caso di inadempimento del suddetto obbligo, il datore vedrà recapitarsi una sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui venga omessa la comunicazione, senza la possibilità di applicare la procedura di diffida.
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