19 gennaio 2012

L’indennità di disoccupazione si calcola automaticamente

Da oggi è possibile calcolare l’indennità di disoccupazione “con requisiti ridotti” mediante il prelievo automatico dei dati risultanti dal sistema UniEmens

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –Èstata ufficialmente rilasciata la nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione della indennità di disoccupazione “con requisiti ridotti” che permetterà il calcolo dell’importo dell’indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UniEmens opportunamente implementato. Ciò comporta il superamento della trasmissione dei dati finora presentati, da parte delle aziende o dei loro consulenti, nel modello cartaceo di cui al D.L. 86/88 bis. Lo comunica l’INPS nel messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012, illustrando le istruzioni operative legate alla nuova procedura.

La nuova procedura – La innovazione procedurale riguarda esclusivamente coloro che sono titolari di indennità di disoccupazione “con requisiti ridotti”e consiste,in pratica, nel prelievo in automatico delle giornate di lavoro effettivamente prestate direttamente dal sistema UniEmens, il quale è stato appunto opportunamente adeguato. Pertanto, per calcolare l’importo dell’indennità spettante si fa esclusivamente riferimento alle giornate di lavoro effettive, basandosi dunque sulla retribuzione risultante dal flusso UniEmens. La nuova versione della procedura DSWEB è stata generata al fine di ridurre notevolmente i tempi di lavorazione, rendendo al contempo certi i dati riferiti alle prestazioni lavorative e contribuisce, inoltre, a uniformare i comportamenti su tutto il territorio nazionale.

Il flusso UniEmens–L’Istituto previdenziale, nel messaggio in commento, rammenta che i dati contenuti nell’UniEmens devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, nel caso di specie, l’UniEmens del mese di dicembre 2011 sarà dunque disponibile entro il 31 gennaio 2012. Tra l’altro, viene precisato che nella denuncia UniEmens:
- le aziende devono indicare come giornata effettivamente lavorata ilgiorno di calendario in cui c’è stata la prestazione di lavoro subordinataretribuita, indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolte;
- per gli insegnanti che concentrano l’orario contrattualesettimanale di cattedra in un numero di giorni inferiore a sei, il datoredi lavoro deve indicare comunque sempre sei giorni lavorati nella settimana;
- per i VV.FF. volontari, devono essere indicati, sempre a curadel datore di lavoro, come lavorati anche i giorni di riposo compensativo,verificato il rispetto dell'orario contrattuale di 36 ore settimanali.

Dati incompleti –Qualora l’INPS riscontri dati UniEmens incompleti per la liquidazione della prestazione, occorre:
- in primo luogo, contattare tramite posta elettronica l’azienda o il consulente affinché integri tempestivamente la comunicazione UniEmens;
- in caso di impossibilità bisogna far riferimento alle buste paga di norma già in possesso del lavoratore, le quali consentono di risalire all’azienda o al consulente per il contatto finalizzato alla sistemazione del flusso UniEmens;
- se anche quest’ultima opzione non sia possibile, la Sede INPS territorialmente competente, in via del tutto eccezionale, potrà richiedere alle aziende o ai loro consulenti i dati necessari per garantire l’erogazione della prestazione di sostegno al reddito nei confronti dei beneficiari.

Particolari categorie di lavoro – Tuttavia, esistono particolari categorie di lavoro, quali lavoratori domestici e lavoratori intermittenti, che non rientrano nel flusso UniEmens al fine di determinare l’esatto importo da liquidare. Pertanto, l’INPS ha fatto chiarezza in merito stabilendo che:
- per i lavoratori domestici, le giornate utili per la misura della prestazione andranno calcolate,trimestre per trimestre, dividendo per 4 le ore assoggettate acontribuzione, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni;
- per quanto riguarda, invece, i lavoratori intermittenti occorre effettuare undistinguo:
* per il lavoratore intermittente con indennità di disponibilità alla chiamata, le giornate non lavorate, ma coperte da indennità didisponibilità non sono indennizzabili e di conseguenza vanno conteggiatecome giornate utili per il diritto all’indennità di disoccupazione;
* mentre, per il lavoratore intermittente senza indennità di disponibilitàalla chiamata, le giornate non lavorate sono indennizzabili e diconseguenza non vanno conteggiate come giornate utili per il dirittoall’indennità di disoccupazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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