20 gennaio 2016

LA NUOVA MAXISANZIONE PER IL LAVORO IRREGOLARE

Autore: Fabiano D’Amato e Massimo de Vita, gruppo Odcec Area Lavoro

Lo spirito riformatore del Jobs act non poteva trascurare la piaga nazionale del “lavoro nero” e, per questo, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” è intervenuto sulla disciplina delle sanzioni per tale fattispecie, prevedendo una nuova e particolarmente onerosa sanzione che, non a caso, si è guadagnata l’appellativo di maxisanzione.


La novella fa riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, pertanto sono da ritenersi esclusi dall’applicazione della stessa i rapporti parasubordinati e autonomi, come è esplicitamente escluso il lavoro domestico, benché di natura subordinata.


L’omissione della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro contraddistingue, come in passato, il rapporto di lavoro irregolare , mentre differenti modifiche sono state apportate alle sanzioni applicabili, e giova, in questa sede, richiamare alcuni elementi novellati.



La misura delle sanzioni


L’'art. 22 del D.lgs. 151/2015 sanzione il lavoro irregolare in modo crescente alla durata della prestazione, nel seguente modo:


  • da euro 1.500 ad euro 9.000 per ogni lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
  • da euro 3.000 ad euro 18.000 per ogni lavoratore irregolare da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo;
  • da euro 6.000 ad euro 36.000 per ogni lavoratore irregolare oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

L’attuale regime sanzionatorio non prevede più l’importo giornaliero da aggiungere alla quota fissa, come sopra individuata, che era calcolata in ragione delle giornate di lavoro effettivo prestato irregolarmente.



La diffida


Alle violazioni sopra elencate, può essere applicata la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e sue modificazioni. In tale caso, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo:


  • la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
  • il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dovrà essere fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.

Un’altra novità rilevante riguarda l'ipotesi di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, su istanza di parte, che può essere concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, dovrà essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.


In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro il suddetto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di revoca della sospensione costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'importo non versato.




Pur nella consapevolezza che le sanzioni - da sole - non sono sufficienti a cambiare le abitudini dei soggetti che fanno ricorso a prestazioni di lavoro irregolare, il nuovo regime sanzionatorio, per modalità e valori, sembra in grado di costituire quanto meno un deterrente.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy