Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato pochi giorni dopo l'esaurimento della aspettativa successiva alla malattia, non può considerarsi illegittimo. La concessione, di fatto, da parte del datore di lavoro, del periodo di aspettativa previsto dal c.c.n.l. di categoria, ancorché richiesto allorquando il periodo di comporto sia già esaurito, non elimina l'effetto di giustificare l'assenza sino allo scadere del periodo di aspettativa, restando escluso che il licenziamento intimato pochi giorni dopo l'esaurimento della detta aspettativa, possa considerarsi illegittimo, sia sotto il profilo della rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto, sia sotto il profilo dell'affidamento del dipendente circa la prosecuzione del rapporto.
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Lavoratore in malattia (344 kB)
Lavoratore in malattia - Lavoro e Previdenza n. 210 - 2019
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