9 agosto 2016

LAVORATORI DIPENDENTI: IL TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DELLA TRASFERTA

Autore: Debhorah Di Rosa
Tra gli elementi da specificare obbligatoriamente nel contratto di lavoro vi è il luogo presso il quale ordinariamente sarà svolta la prestazione oggetto del contratto: tale luogo rappresenta, salvo variazioni successive, il cosiddetto luogo di lavoro che può essere fisso e ben definito, come avviene nel caso di un impiegato nel lavoro d’ufficio, o di un operaio addetto ad uno specifico stabilimento, ma può anche essere variabile, per via delle caratteristiche proprie delle mansioni e dei compiti affidati al lavoratore, e coincidere con luoghi sempre diversi, quali, ad esempio, gli installatori di impianti, i rappresentanti, gli autisti.
La definizione della trasferta è effettuata con riferimento da un carattere fondamentale: la permanenza di un legame funzionale del lavoratore dipendente con il suo "normale" luogo di lavoro in relazione al "diverso" e temporaneo luogo di svolgimento della sua attuale e contingente prestazione.

Ne deriva che la trasferta non sussiste quando:
• la prestazione è svolta di norma informa itinerante;
• la sede di lavoro precedente è definitivamente cessata;
• il mutamento del luogo di lavoro è definitivo.
In caso di impiego in trasferta del lavoratore non è necessario alcun adempimento amministrativo preventivo. Al lavoratore in trasferta vanno applicate le previsioni contrattuali in relazione al normale luogo di lavoro.
Posto che il lavoratore ha diritto ad un rimborso spese e alla remunerazione del disagio derivante dalla variazione, in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, è necessario applicare il corretto trattamento fiscale e previdenziale della trasferta.
Posto che i due imponibili sono nella sostanza equiparati, la disciplina normativa in vigore prevede quanto segue:

Rimborso forfettario
Le indennità per le trasferte fuori dal territorio comunale non concorrono a formare il reddito del lavoratore fino alla cifra di € 46,48 al giorno (€ 77,47 per le trasferte all’estero); tale limite va computato al netto delle spese di viaggio e di trasporto, di norma rimborsate analiticamente. Le somme eccedenti tale limite sono ordinariamente assoggettate a tassazione e contribuzione.
Rimborso misto
E’ il caso della corresponsione dell’indennizzo combinato ad un rimborso spese. A tal proposito è possibile distinguere tre fattispecie:
1. La soglia di esenzione si riduce a:
- € 30,99 + rimborso spese vitto o alloggio;
- € 15,49 + rimborso spese di vitto e alloggio.
2. La soglia di € 46,40 rimane immutata in caso di rimborso delle spese per il viaggio e
trasporto;
Tali rimborsi, purchè documentati, non concorrono comunque alla formazione del reddito.
3. Soglia di esenzione pari a € 46,48 + spese ulteriori anche non documentabili: in questo caso i rimborsi concorrono interamente a formare il reddito;
Rimborso analitico
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, debitamente documentate, non concorrono a formare il reddito, mentre le altre spese, anche se non documentate, non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di € 15,49 (€ 25,82 in caso di trasferta all’estero).
Le indennità e i rimborsi per le trasferte all’interno del territorio comunale sono considerate per intero come reddito.
Trasfertisti fissi
La definizione di “trasfertista fisso” ricomprende tutti i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi quali ad esempio i viaggiatori ed i piazzisti, gli informatori medici scientifici, gli autisti.
In questa fattispecie, sono esenti al 50% esclusivamente le maggiorazioni di retribuzione che vengono erogate proprio in funzione delle particolari caratteristiche dell’attività di lavoro, anche se corrisposte con carattere di continuità. Gli eventuali rimborsi spese, forfetari o analitici, concorrono invece integralmente a formare il reddito.
Nella particolare ipotesi che l’attività del lavoratore trasfertista si svolga in luoghi sempre variabili e diversi, ma tipicamente nell’ambito di un territorio delimitato, qualora lo stesso venga comandato a svolgere la propria attività in un luogo esterno a tale delimitazione, si farà riferimento, per le indennità ed i rimborsi spese eventualmente corrisposti, al trattamento previsto per le trasferte in genere.

L’apparato sanzionatorio
L’INPS ha recentemente chiarito che l’esposizione nel LUL di dati retributivi relativi a trasferte, contestate in fase di accertamento, viene inclusa tra le fattispecie di infedele registrazione, alla quale sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa in vigore.
Ministero del lavoro e INPS concordano infatti sul fatto che si può configurare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata una difformità tra la realtà dei fatti accertata da funzionari ispettivi e quanto registrato sul LUL: ciò infatti determina una non corretta esposizione dell’imponibile contributivo. Appare dunque palese il riferimento a:
- i casi di trasferta che non sia stata realmente effettuata;
- l’ipotesi in cui la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta sono esposte somme che compensano le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato - la voce trasferta - che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
La disciplina vigente in materia di sanzioni sul LUL prevede l’applicazione di:
- una sanzione amministrativa che va da 150 a 1.500 euro, sa la violazione riguarda meno di 5 lavoratori;
- una sanzione amministrativa che va da 500 a 3.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 5 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi;
- una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 6.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 10 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 12 mesi;
Il regime sanzionatorio suesposto può dunque trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
- in relazione ai dati quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
- con riferimento ai dati qualitativi inerenti la scritturazione sul LUL di una causale o titolo che determini una erogazione economica che non trova riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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