25 gennaio 2016

Lavoro nero. Rimborso per i datori di lavoro

Lavoro e Previdenza n. 13 - 2016

L’INPS, con il Messaggio n. 7280 del 2 dicembre 2015, ha comunicato la possibilità per i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione per omesso versamento contributivo nel periodo “12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010”, calcolate secondo l’art. 36, comma 7, lettera a), del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, di poter chiedere il rimborso all’INPS della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in conseguenza della pronuncia da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 254 del 13 novembre 2014. Gli Ermellini, infatti, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta norma – abrogata poi dall’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (Legge di Stabilità 2011) - nella parte in cui stabilisce che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata”. In conseguenza di ciò, anche per il periodo “12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010” la soglia minima dei 3.000 euro s’intende abrogata, con la conseguenza che dovrà applicarsi la norma previgente nei casi di omesso versamento contributivo, consistente in una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30% e comunque non superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Pertanto, un datore di lavoro che ha pagato una sanzione maggiore di quanto effettivamente dovuta potrà chiedere istanza di rimborso telematica mediante “Cassetto previdenziale”, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
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