Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 18 del 26 giugno 2014, ha chiarito che il genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni può rifiutare la prestazione di lavoro notturno, in quanto rientra tra le possibili figure di “unico genitore affidatario”, di cui all’art. 11, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003. I datori di lavoro che non terranno conto del dissenso manifestato del lavoratore, saranno puniti con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro.
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Lavoro notturno e genitore vedovo (84 kB)
Lavoro notturno e genitore vedovo - Lavoro & Previdenza N. 138-2014
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