Premessa – Si ampliano i casi in cui il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva di preavviso. Quest’ultima, infatti, spetta al datore di lavoro in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 18522/2014.
Il caso – La vicenda riguarda un contenzioso instaurato tra un lavoratore ed il suo datore di lavoro, reo di averlo licenziato in tronco. Il lavoratore spiegava di aver lavorato per sei mesi in qualità di addetto alla distribuzione di carburante e di essere stato licenziato verbalmente in tronco alla scadenza del sesto mese. A questo punto, ritenendosi parte lesa della vicenda, lo stesso chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento di quasi 30 milioni di lire a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, nonché l'illegittimità del disposto licenziamento, con ordine alla resistente di reintegrarlo nel posto di lavoro e di risarcirgli i danni subiti. L’ex datore di lavoro si oppone, deducendo di averlo assunto con contratto di formazione e lavoro e che il rapporto era cessato il giorno in cui il ricorrente si era allontanato immotivatamente dal proprio posto di lavoro. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda e la condanna del ricorrente a corrispondergli l’indennità sostitutiva del preavviso. In particolare, il ricorso per Cassazione presentato dal datore di lavoro aveva a oggetto il mancato accoglimento della domanda riguardante l'indennità di mancato preavviso. Al riguardo, vi erano dubbi sulla violazione dell'art. 2118 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 2 per aver erroneamente ritenuto che, al fine di ottenere l'indennità di mancato preavviso a seguito delle dimissioni del dipendente, il datore di lavoro dovesse dare concreta prova di aver subito danni. In altri termini, il problema è se il datore di lavoro ha diritto all’indennità sostitutiva del mancato preavviso anche se quest’ultimo non dà prova concreta aver subito alcun danno dal recesso del lavoratore.
La sentenza – Gli Ermellini hanno dato ragione al datore di lavoro. In via preliminare, la Suprema Corte rammenta che l'istituto del preavviso trova applicazione nelle ipotesi di recesso di una delle parti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è finalizzato a consentire al lavoratore di disporre del tempo necessario per reperire un nuovo impiego e all'imprenditore di sostituire il dipendente dimissionario con altro lavoratore. Quindi, il rapporto di lavoro non si estingue all'atto della comunicazione del licenziamento o delle dimissioni ma esclusivamente allo spirare del periodo di preavviso contrattualmente previsto. In altre parole, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore dimissionario l'indennità sostitutiva del preavviso se, ricevute le dimissioni, allontani il lavoratore dal servizio prima della scadenza del periodo di preavviso. Inoltre, l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta anche al dipendente dimessosi per giusta causa e con effetto pertanto immediato. In tale ipotesi peraltro, ad avviso della prevalente giurisprudenza, il lavoratore potrà ottenere unicamente l'indennità di preavviso, essendogli preclusa la possibilità di agire per il risarcimento del danno, e non potendo beneficiare delle particolari tutele previste in caso di licenziamento illegittimo o ingiustificato. E ciò sulla base della considerazione che le dimissioni, pur se sorrette da giusta causa, determinano la risoluzione del rapporto per un atto di volontà che viene comunque espresso dal lavoratore. Ciò detto, la Corte di Cassazione – nell’accogliere il ricorso del datore di lavoro – ha affermato che l’indennità sostitutiva del preavviso spetta al datore di lavoro in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta.
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