7 aprile 2015

Licenziamenti. Spazio alla conciliazione facoltativa

Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, si applica la nuova conciliazione facoltativa in caso di licenziamento

Autore: Redazione Fiscal Focus
Cambia il meccanismo di conciliazione in caso di licenziamento. Infatti, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 –quindi in base alle nuove regole del contratto a tutele crescenti – licenziati per qualsiasi motivi non si applica più la conciliazione obbligatoria prevista dalla Riforma Fornero. Quest’ultima, infatti, è stata sostituita dalla nuova offerta di conciliazione prevista dall’art. 6, co. 1 del D.Lgs. n. 23/2015 che, al fine di evitare il giudizio, prevede la possibilità per il datore di lavoro di poter offrire al lavoratore un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’offerta economica deve essere presentata entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60gg dal ricevimento da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento).

Per le piccole imprese (meno di 15 dipendenti) l’ammontare da offrire al dipendente è dimezzato e comunque non può superare le 6 mensilità.

La volontà di rinnovare tale aspetto nasce dall’esigenza di alleggerire il carico di lavoro per i tribunali, permettendo alle parti di raggiungere in tempi rapidi una soluzione concordata che risparmi lunghe attese, spese processuali e carichi fiscali.

Sedi di svolgimento - L’offerta di conciliazione presuppone che essa intervenga in una delle sedi protette, previste dall’art. 2113, co. 4 del codice civile o dall’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, che richiamano la disciplina sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra l’altro, presso le associazioni sindacali, le DTL, i collegi di conciliazione e arbitrato o presso le commissioni di certificazione. Mentre la conciliazione obbligatoria prevede la possibilità di esperire il tentativo esclusivamente davanti alla direzione territoriale del lavoro (DTL).

Pagamento – L’importo sarà erogato mediante assegno circolare. L’accettazione dell’importo comporta automaticamente l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. Ciò significa che le parti possano estendere la conciliazione ad altri aspetti del rapporto di lavoro, prevedendo rinunce e transazioni che pongono fine a ogni possibile contestazione tra di loro con effetto definitivo e tombale. Quindi, l’esenzione fiscale e contributiva totale riguarderà solo l’importo offerto dal datore di lavoro in base al meccanismo di calcolo dell’indennità per il licenziamento in funzione dell’anzianità aziendale.

Comunicazione conciliazione – A tal proposito, appare utile ricordare che l’esito della conciliazione dovrà essere obbligatoriamente comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. In caso di omissione, infatti, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).

Conciliazione obbligatoria –
La conciliazione obbligatoria, invece, si applica per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, e licenziati per giustificato motivo oggettivo. Essa è rivolta a tutti gli imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupano alla proprie dipendenze più di 15 unità, ovvero più di 5 se imprenditori agricoli. La nuova procedura è parimenti applicabile nei confronti dei datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupino più di 15 lavoratori, anche se ciascuna unità produttiva non raggiunge tali limiti, ovvero a chi occupa più di 60 dipendenti sul territorio nazionale.

La procedura si sostanzia nella produzione di una domanda avente a oggetto l’impugnativa del licenziamento che deve essere proposta con ricorso al Tribunale, il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, da notificarsi a cura del ricorrente, anche a mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata), non inferiore a 25gg prima dell’udienza, nonché un termine, non inferiore a 5 giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente.
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