Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 7 del 24 marzo 2015, ho fornito un’utile precisazione in merito all’impiego di lavoratori minori occupati nel settore dello spettacolo. In particolare, è stato chiarito che tali lavoratori impiegati nelle strutture ricettive come animatori turistici (art. 4, co.2 della L. n. 977/1967) non sono soggetti alla comunicazione preventiva dalla DTL, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Ciò in considerazione del fatto che le attività indicate dalla norma (art. 4, co. 2 della L. n. 977/1967), per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, debbano essere intese in senso stretto, ossia esclusivamente come quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei
diversi ambiti sopra menzionati.
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Minori e autorizzazione preventiva (101 kB)
Minori e autorizzazione preventiva - Lavoro & Previdenza N. 61-2015
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