30 settembre 2015

Mod. 730. Ultimatum per la prima correzione

Entro oggi le correzioni al mod. 730 precompilato da presentare con Unico 2015 PF

Autore: Redazione Fiscal Focus
Oggi è l’ultimo giorno utile entro il quale i contribuenti possono procedere alla rettifica del proprio mod. 730 precompilato, mediante il modello fiscale UNICO 2015, qualora ritengono di aver omesso un componente reddituale rilevante ovvero non riporti un onere detraibile/deducibile. In particolare, si tratta della prima scadenza utile (c.d. “correttiva nei termini”), la cui presentazione coincide con l’invio di UNICO PF (30 settembre 2015); qualora dovesse spirare tale termine, e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione – con conseguente maggior rimborso o minor debito d’imposta – si ha la possibilità di presentare un modello 730 “integrativo” esclusivamente a un CAF o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre 2015, anche se l’originario modello è stato presentato direttamente o tramite il sostituto d’imposta. Se anche quest’ultima scadenza si esaurisce senza che il contribuente si ravveda, è possibile utilizzare il modello Unico entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
Analoga situazione si ha nel caso in cui dalla correzione deriva un maggior debito d’imposta o un minor credito d’imposta (c.d. “dichiarazione a sfavore”). Si pensi ad esempio a un contribuente che dopo aver inviato il modello 730 si è accorto di aver portato in detrazione maggior oneri, con conseguente credito superiore a quanto spettante. Come bisogna procedere in tal caso?
Dunque, il primo termine entro il quale è possibile correggere eventuali irregolarità è lo stesso visto pocanzi (30 settembre 2015), utilizzando Unico 2015 PF. Il secondo termine, invece, non coinciderà con il 25 ottobre 2015, in quanto non è possibile avvalersi del 730 integrativo; pertanto dovrà essere utilizzato il termine previsto per l'Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In entrambi i casi, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 - ravvedimento operoso).

Si precisa, infine, che nel caso di presentazione del modello UNICO, il contribuente potrà scegliere di:
• chiedere il rimborso all'Agenzia;
• utilizzare in compensazione il credito;
• riportare il credito nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
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