28 ottobre 2011

Nuovo apprendistato. Incluse le figure equipollenti all’artigiano

Il T.U. dell’apprendistato estende la norma anche ai profili professionali equivalenti a quello artigiano

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’interpello n. 40 del 26 ottobre 2011 avanzato da parte di Confcommercio e Confesercenti, ha chiarito che il nuovo T.U. sull’apprendistato (art. 4 D.Lgs. 167/2011) entrato in vigore il 25 ottobre 2011, può durare fino a cinque anni anche nelle piccole attività commerciali, ovvero per quelle figure professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti. A riguardo, il Ministero del Lavoro precisa espressamente che il decreto legge quando parla di “figure professionali dell’artigianato” vuole indicare tutti quei soggetti che operano in modo artigianale e non soltanto le figure individuate dalla contrattazione del settore dell’artigiano.

Il quesito – La Confcommercio e la Confesercenti, in data 26 ottobre 2011, hanno avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro in merito alla durata massima del nuovo apprendistato professionalizzante o di mestiere. In particolare, hanno chiesto di sapere se la durata massima di cinque anni, prevista per tutte le figure professionali dell’artigianato, possa riguardare anche i “profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, appartenenti a settori merceologici differenti”.

Il T.U. dell’apprendistato – In realtà, non sembrava che il T.U. dell’apprendistato potesse lasciare dubbi, in quanto all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 167/2011 stabilisce che: “gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento”.

La risposta del Ministero – Esaminando la risposta del Ministero del Lavoro fornita nell’interpello in commento, emerge sostanzialmente una risposta affermativa al quesito. Infatti, il T.U. incorpora anche tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani. Spostando, dunque, il campo di osservazione dalle qualifiche contrattuali alle piccole attività, anche commerciali, operanti soprattutto nei luoghi turistici, emerge che queste ultime creano i prodotti che immettono sul mercato e che impiegano dunque personale con una particolare professionalità ed esperienza. Si tratta di diverse figure previste in diversi contratti collettivi: del terziario, del turismo-pubblici esercizi e delle aziende della pianificazione, le cui mansioni sono omologhe e contrattualmente sovrapponibili a quelle delle figure tipicamente artigiane. Per tutte queste figure deve ritenersi pertanto possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di cinque anni.
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