29 maggio 2014

Over50 e donne. Sgravio anche per i premi INAIL

Lo sgravio contributivo, pari al 50%, per l’assunzione di over50 e donne di qualsiasi età si applica anche ai premi assicurativi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’INAIL, con la circolare n. 28 del 23 maggio 2014, ha rivisto la disciplina riguardante le agevolazioni contributive introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni, donne lavoratrici, disabili e lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi. In particolare, è stato chiarito che il beneficio contributivo si applica anche al premio assicurativo e al contributo pagato in agricoltura per i fini dell’assicurazione obbligatoria. La precisazione è arrivata direttamente dal MLPS e dal MEF, visto che le disposizioni della riforma non recano alcun espresso riferimento all’applicabilità dell’incentivo anche al premio INAIL.

L’incentivo – Il beneficio è rivolto ai datori di lavoro, anche agricoli, che - a partire dal 1° gennaio 2013 – assumono: lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi; donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree; si applica una riduzione del 50% dei premi Inail.

Ambito di applicazione - L’incentivo spetta per: assunzioni a tempo indeterminato anche part-time; assunzioni a tempo determinato anche part-time; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche part-time, se avviene entro la scadenza del beneficio; rapporti di somministrazione. L’incentivo non spetta per: contratti di lavoro intermittente; contratti di lavoro accessorio; contratti di lavoro domestico; contratti di lavoro ripartito. L’incentivo non spetta altresì in tutti i casi di pagamento di premio speciale unitario, stante la particolare natura di detta forma di contribuzione.

La durata - L’incentivo spetta per un periodo massimo di: 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (e/o proroga nel limite complessivo di 12 mesi). Inoltre l’incentivo spetta: fino al limite complessivo di 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza del termine del beneficio; fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga del rapporto a termine.

Gli interessati – In particolare, i soggetti che i datori di lavoro devono assumere per ottenere il beneficio sono:
• lavoratori over 50 (uomini o donne), disoccupati da oltre 12 mesi;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Condizioni e requisiti – Affinché i datori di lavoro possano godere dell’incentivo in questione, devono rispettare una serie di condizione e requisiti, che possiamo così sintetizzare:
• compatibilità con il mercato interno: gli aiuti non devono superare il 50% dei costi ammissibili, intesi come costi salariali durante un periodo di 12 mesi successivi all'assunzione;
• incremento netto dell’occupazione: dall’incentivo deve derivare un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
• imprese in difficoltà: gli incentivi non possono essere concessi alle imprese in difficoltà;
• regolarità contributiva: è necessario essere in possesso del Durc.

Casi di esclusione - La fruizione degli incentivi in questione è limitata ai soli datori di lavoro che esercitano attività economica, nell’ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall’organizzazione aziendale. Pertanto non possono beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro domestico.

Modalità di fruizione – I datori di lavoro, aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice: da H a Y. Per quanto riguarda invece le società di somministrazione di lavoro, fino a nuove indicazioni, la fruizione del beneficio avviene indicando nell’apposito applicativo http://interinale.inail.it/li/ il 50% delle retribuzioni nel contratto di somministrazione del lavoratore per il quale spetta la riduzione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy