22 giugno 2016

Part time agevolato: benefici doppi!

È già possibile richiedere il part-time agevolato: ecco quanto riceverà il dipendente in busta paga

Autore: DANIELE BONADDIO
A seguito della Circolare esplicativa dell’INPS (n. 90/2016), che dà piena operatività alla stipula del “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, risulta interessante capire – da un punto di vista strettamente economico – se l’accesso a questo nuovo strumento di flessibilità possa effettivamente rispondere adeguatamente alle esigenze sia delle aziende ma soprattutto di quei lavoratori più anziani che sono prossimi a maturare i requisiti pensionistici per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Ebbene, iniziamo immediatamente col dire che il Governo ha reso l’uscita dal mondo del lavoro effettivamente “graduale”, in quanto a fronte di una riduzione del normale orario di lavoro nel range compreso tra il 40-60%, il dipendente non vedrà ridursi proporzionalmente anche l’importo in busta paga, rendendo particolarmente appetibile tale strumento.

Da questo punto di vista, a parere di chi scrive, l’Esecutivo è riuscito a non far sentire eccessivamente l’effetto economico che ne deriva da una simile scelta, in quanto il lavoratore godrà essenzialmente di due benefici:
  1. il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata;
  2. l’erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.

Ma vediamo più da vicino il funzionamento dei predetti benefici.

Contribuzione figurativa previdenziale – La contribuzione figurativa previdenziale altro non è che una somma contributiva accreditata, senza onere del lavoratore per periodi durante i quali egli non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma. Dunque, a tali lavoratori viene applicata ugualmente l’aliquota contributiva ordinaria dalle norme vigenti, alimentando comunque il montante contributivo senza avere effetti negativi sull’assegno pensionistico. Ricordiamo che tale percentuale per la generalità dei lavoratori, è allo stato attuale, fissata nella misura del 33%. Naturalmente, qualora le norme relative all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in relazione alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge (es. per i lavoratori iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici l’aliquota è fissata nella misura del 32,65%; per i tersicorei e ballerini, coreografi e assistenti coreografi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo successivamente al 31/12/1995, l’aliquota è pari al 35,70%).

Ma prima di applicare la predetta aliquota, è necessario individuare l’imponibile previdenziale: in sostanza, bisogna prendere a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata.

Attenzione: la retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato. Queste ultime competenze retributive (rateo tredicesima e quattordicesima mensilità), infatti, spetterebbero al lavoratore se il medesimo svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare.

Altra importante precisazione da fare è che l’aliquota ordinaria prevale su quella (eventuale) speciale. Infatti, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Quindi, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie con un’aliquota stabilita in misura fissa dalla legge (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015), si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33,00%) e non a quella speciale.

Bonus in busta paga – Analizzando il secondo beneficio, che ha natura di “bonus”, consiste in una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata. Ma quello che rende ancora più appetibile tale bonus è l’esenzione fiscale, previdenziale e assicurativo, in quanto non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Dunque, ai fini del calcolo del predetto bonus, occorre prendere a riferimento esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, ossia sottrarre semplicemente dall’aliquota ordinaria (33%) il 9,19% (a carico del lavoratore). Da notare che, a differenza della contribuzione figurativa previdenziale, qualora è presente un regime contributivo differenziato, il datore di lavoro applicherà quest’ultimo se più favorevole.

Per quantificare il “bonus” da erogare in busta paga, il datore di lavoro, sulla base di quanto precisato, terrà conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto “bonus” va adeguata.

Ultima particolarità, ma non per importanza, riguarda le risorse economiche stanziate per rendere effettivo tale meccanismo; a tal proposito, l’art. 1, co. 284 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) stabilisce che è la disponibilità economica a determinare l’accesso al part time agevolato. Pertanto, qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa, risulti superato anche per una sola annualità, la soglia dell’importo stanziato, l’INPS respingerà le istanze per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.
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