21 agosto 2012

Permessi disabili. Le ferie sono compatibili con i tre giorni

In caso di assenze giustificate (ferie) il lavoratore che assiste un disabile ha comunque diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensili

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 24/2012 pubblicato l’1 agosto scorso, ha stabilito che i tre giorni di permesso mensile (ex Legge n. 104/1992), non sono riproporzionabili qualora il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi qualificabili come assenze “giustificate” (ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc.) riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.

Il quesito – La Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale) ha avanzato richiesta di interpello in merito alla problematica concernente le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, c. 3, L. n. 104/1992. Si tratta, spiega il ministero, del diritto spettante al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In particolare, si chiede: se sia legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto in questione, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.); se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione ovvero lo stesso debba essere fruito in misura intera.

La risposta del MLPS
– Alla luce dei suddetti quesiti, il M.L.P.S. ha chiarito che:
• nel caso in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex Legge n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. Quindi nel caso di specie non trova applicazione il principio espresso dall’INPS con la circolare 128/2003 secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a 10 giorni, non si ha diritto a nessuna giornata;
• nell’ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex Legge n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (per esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati dall'INPS stesso, secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a 10 giorni, non si ha diritto a nessuna giornata.
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