I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (10%), disciplinati dall’art. 1, co. 182-190 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente ISEE. Quindi, tutti i redditi sui quali si applica il regime fiscale agevolato, derivanti da premi di risultato o da utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti, devono essere indicati anche nell’apposito campo della dichiarazione sostitutiva ISEE fra i redditi che compongono la situazione economico del nucleo familiare, al fine di richiedere le prestazioni sociali agevolate.
Viene meno dunque la previsione contenuta nella bozza del disegno di legge; restano applicabili pertanto le regole generali in base alle quali il reddito rilevanti ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159).
Al contrario, le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del bonus Irpef spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di ci al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR. Ciò in considerazione del fatto che le somme tassate con l’imposta agevolata non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia o le detrazioni per reddito di lavoro dipendente, queste ultime, essendo previste in misura decrescente rispetto al reddito complessivo, spetteranno per un maggiore ammontare.
È chiaro che quest’ultimo meccanismo rileva in favore del contribuente nei casi in cui il diritto a percepire il bonus venisse meno non per assenza del requisito reddituale, ma per assenza di imposta da versare; talvolta, però la tassazione dei premi mediante imposta sostitutiva può risultare in alcuni casi sfavorevole al dipendente. Si pensa ai casi in cui il lavoratore non possa far valere oneri deducibili o detraibili, - che consentono di ridurre, rispettivamente, la base imponibile da assoggettare all’IRPEF o l’ammontare dell’IRPEF dovuta - i quali, in assenza di una diversa specifica previsione, possono essere computati solo in sede di tassazione ordinaria del reddito complessivo. Da qui la possibilità riconosciuta al dipendente di optare per la tassazione ordinaria se ritenuta più favorevole.
Si ricorda che la detassazione di cui all’art. 1, comma 186 della L. n. 208/2015 prevede che le disposizioni si applicano ai lavoratori del settore privato che siano, titolari di un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro lordi.
Mentre l’importo massimo agevolabile in € 2.000 lordi (1.000 euro in più rispetto al 2014), sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, l’importo agevolabile è elevato a 2.500 euro secondo le modalità specificate dal D.I. 25 marzo 2016.
A tal proposito, la Circolare dell’A.E. n. 28/E chiarisce come le disposizioni recentemente introdotte siano finalizzate ad incentivare quegli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro.
Per tale motivo, come specificato nel Decreto, non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione.
È quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. In presenza di tali forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori l’agevolazione può essere riconosciuta nel maggior limite di premio o di utile di 2.500 euro a tutti i lavoratori dell’azienda.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata