Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 4774/2014, ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione dell’assetto normativo conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme del D.L. 98/11 che avevano esteso ai giudizi pendenti in primo grado la nuova disciplina della prescrizione delle prestazioni previdenziali. In particolare, è stato chiarito che la data di riferimento del riconoscimento parziale, da cui far decorrere il termine decadenziale di legge sarà quella della ricezione, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove questa non sia disponibile, quella di riscossione del primo rateo quale indicata nel database delle pensioni e accessibile dalla procedura “AGENDA1” e “AGENDA2” dell’lstituto.
Manovra Finanziaria 2011 – La manovra finanziaria del 2011 (D.L. n. 98/2011) all'art. 38, c. 1 della lett. d) ha riformato la normativa vigente in materia di prescrizione; in particolare:
• è stato modificato l’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, unificando a cinque anni i termini di prescrizione dei diritti previdenziali ed aggiungendo un ultimo comma secondo il quale: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Pertanto, sulla base di tale nuova disposizione, la decadenza prevista da tale articolo si applica non solo nei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta a ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica, ma anche quando il ricorso miri a conseguire l’adeguamento di una prestazione già riconosciuta, ma in un importo ritenuto inferiore a quello spettante;
• il comma 4 del citato articolo 38 affermava l’applicabilità retroattiva della nuova normativa anche alle fattispecie per le quali vi fossero “giudizi pendenti in primo grado”.
Retroattività – Su quest’ultimo aspetto, in particolare, il Tribunale di Roma in un contenzioso pendente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale applicazione retroattiva, anche sulla base della pregressa giurisprudenza costituzionale che già in passato aveva escluso che l’istituto della decadenza tolleri, per sua natura, applicazioni retroattive, “non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto […] per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto […] debba essere esercitato” (sentenza n. 191/2005). La sentenza n. 69/2014 del 2 aprile 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata, nella parte in cui prevedeva che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicassero anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del D. L. 98/11. In particolare, è stato ritenuta illegittima la previsione in forza della quale il diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute – diritto il cui titolare confidava, in virtù della normativa e della giurisprudenza vigenti, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale – si estingua (in assenza di una già ottenuta decisione di primo grado), ove la domanda giudiziale – di accessori o di ratei arretrati – non risulti, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione.
Istruzioni operative – Ora, l’INPS, con il messaggio in commento ha dettato prime istruzioni operative tese a consentire agli Uffici periferici di far fronte agli effetti della citata sentenza. Al riguardo, l’Istituto previdenziale chiarisce che le disposizioni in materia di decadenza introdotte dal “nuovo” ultimo comma dell’articolo 47 del D.P.R. 639/70 trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni pensionistiche riconosciute a far data dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D. L. 98/11). Nello specifico, la data di riferimento del riconoscimento parziale, da cui far decorrere il termine decadenziale di legge sarà quella della ricezione, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove questa non sia disponibile, quella di riscossione del primo rateo quale indicata nel database delle pensioni e accessibile dalla procedura “AGENDA1” e “AGENDA2” dell’lstituto.
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