18 febbraio 2016

Prospetto Informativo disabili: nuova proroga in arrivo?

I CdL stanno riscontrando problemi nell’inoltro del Prospetto Informativo: le Regioni sono in ritardo nell’adottare gli standard tecnici alla luce delle numerose novità sul collocamento obbligatorio

Autore: Daniele Bonaddio
Terminato il calvario delle Autoliquidazione 2015-2016, gli operatori del settore si apprestano a imbattersi in un nuovo adempimento che, come di consueto (purtroppo), riserva sorprese poco felici. In particolare, stiamo parlando dell’invio del Prospetto Informativo 2015 che attesta la situazione occupazionale dei lavoratori disabili, alla data del 31 dicembre 2015, nelle imprese con più di 15 dipendenti. Il problema, a differenza di quanto riscontrato durante il versamento dei premi INAIL, non è di natura prettamente tecnica, bensì legata a ritardi circa l’adozione dei “nuovi standard tecnici” alla luce delle recenti novità introdotte dal Jobs Act – ed in particolare dal D.Lgs. n. 151/2015 e D.Lgs. n. 81/2015 – in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità. I primi ad accorgersi del ritardo sono stati proprio i Consulenti del Lavoro che, tra un adempimento e l’altro (vedi Certificazione Unica 2016), si sono visti negare l’accesso una volta cliccata la Regione per la quale s’intende effettuare l’invio telematico. Il sito, infatti, restituisce un “avviso” che ricorda la proroga dell’adempimento dal 31 gennaio 2016 al 29 febbraio 2016 (Ministero del Lavoro, Nota protocollo n. 6725/2015), a causa dell’adeguamento dei sistemi informatici alle recenti novità introdotte sui disabili; inoltre, la stessa “Direzione informerà successivamente circa l’attuazione dei necessari aggiornamenti dei sistemi informatici regionali e nazionale, verificando la possibilità di confermare tale data di scadenza”.
Affermazione, questa, che lascia sicuramente intravedere uno spiraglio di proroga, visti i problemi legati all’aggiornamento del sito e delle tantissime novità apportate sul tema, che ripercorriamo sinteticamente.

Novità Jobs Act - Il D.Lgs. n. 151/2015, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, al Titolo I, Capo I affronta il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), volto alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento delle persone con disabilità.
Le novità hanno modificato in modo significativo i criteri che stabiliscono la determinazione della base di computo della forza lavoro per l’applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette.
In particolare, bisogna conteggiare tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4:
• i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative;
• soci di cooperative di produzione e lavoro;
• i dirigenti;
• i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
• i lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
• i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero;
• i soggetti impegnati in LSU, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni;
• gli apprendisti;
• i lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro;
• i soggetti diversi dai lavoratori subordinati (associati in partecipazione, tirocinanti, stageurs, collaboratori coordinati e continuativi).
I lavoratori in forza a tempo parziale, vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto (art. 4, co. 2, Legge n. 68/1999). A tal fine il computo va effettuato tenendo conto dell’orario individuale complessivo di tutti i lavoratori a tempo parziale rapportando il risultato con l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni superiori al 50%.
Sono esclusi inoltre lavoratori che siano divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro per infortunio o malattia, a condizione che sia accertata con visita medica la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e tale riduzione non sia dovuta a inadempimento da parte del datore oltre che i lavoratori divenuti inabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%, sempre che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell'accaduto.
Inoltre, l’art. 4 del D. Lgs. n. 151/2015 è intervenuto aggiungendo ai soggetti esclusi dalla base di computo (inserendo all’articolo 4 della L. n. 68/1999 il nuovo comma 3bis) anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, i quali vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.
Viene semplificato, altresì, il procedimento di esonero dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, prevedendo un’automaticità basata su un’autocertificazione del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili il contributo esonerativo pari ad 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.
I giorni da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono calcolati con riferimento a 6 oppure a 5 giorni nell’arco della settimana, a seconda del contratto applicato.
Calcolo della base di computo – Alla luce di quanto finora affermato, si illustrano i seguenti esempi di calcolo della base di computo, al fine del collocamento di disabili.
Esempio. Prendiamo il caso di un’impresa che abbia alle proprie dipendenze i seguenti lavoratori:
• operai full time a tempo indeterminato (n. 10);
• impiegati full time a tempo indeterminato (n. 4);
• operai part time (n. 4);
• apprendisti (n. 3).
In tal caso, la base di computo è 16 (range 15-35), pertanto l’impresa ha l’obbligo di assumere un solo lavoratore disabile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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