16 aprile 2016

Prospetto informativo disabili: via libera all’invio

Da ieri è possibile inviare il prospetto informativo che fotografa la situazione occupazionale dei disabili nelle imprese con più di 15 dipendenti

Autore: redazione fiscal focus
Dal 15 aprile scorso sono disponibili i servizi informatici per il prospetto informativo dei disabili rispetto alla situazione occupazionale dell’azienda alla data del 31 dicembre 2015. Si ricorda come la scadenza originariamente fissata al 31 gennaio 2016, sia stata dapprima prorogata al 29 febbraio 2016 (Ministero del Lavoro, Nota protocollo n. 6725/2015), al fine di permettere ai sistemi informativi di adeguarsi alle novità introdotte di recente dal D.Lgs. n. 151/2015, e successivamente prorogata al 15 maggio 2016, permettendo alle imprese di poter trasmettere i dati riguardanti il collocamento obbligatorio a partire dal 15 aprile 2016 (Ministero del Lavoro con la Nota protocollo n. 970/2016).

Prospetto informativo - Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

La finalità è quella di condividere con l’Ufficio di Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito d’ inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.

Sul punto, è bene ricordare che l’adempimento scatta quando i datori di lavoro hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre 2015. Ciò significa che, se rispetto all’ultimo prospetto annuale inviato non si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, i datori di lavoro non sono tenuti all’invio del prospetto informativo.

Sono abilitati ad accedere ai servizi d’ invio del prospetto informativo:
• i datori di lavoro privati, Enti Economici Pubblici, Enti della Pubblica Amministrazione in caso d’invio diretto del prospetto;
• le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di intermediazione del lavoro per l'invio del prospetto riguardante il personale dell'Agenzia;
• i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979;
• i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese piccole, artigiane, cooperative e dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Particolare è il caso in cui un’azienda abbia sede legale e unità produttive ubicate in due o più Regioni: dove va inviato il prospetto informativo in tali casi? Ebbene, l’azienda è tenuta ad inviare il prospetto presso il servizio informatico della Regione ove è ubicata la sede legale dell'azienda. Tuttavia, qualora l'obbligo dell'invio del prospetto sia adempiuto attraverso un intermediario, quest'ultimo trasmette l’intero prospetto informativo tramite il servizio informatico in cui è ubicata la propria sede legale.

Novità Jobs Act – Per quest’anno, dunque, bisogna tenere conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 e D.Lgs. n. 81/2015 in materia d’ inserimento mirato delle persone con disabilità, che vanno ad impattare sulle informazioni da inserire nel prospetto informativo e, pertanto, sui sistemi informatici, regionali e nazionali, che supportano l’adempimento che ormai da 5 anni è completamente telematico.

Un’importante novità da considerare nell’ambito della computabilità nella quota di riserva, riguarda i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio. In particolare, la computabilità del lavoratore è subordinata:
- alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni: di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento ovvero, di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra oppure ancora, di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con disabilità intellettiva e psichica;
- all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
- all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Inoltre, rientrano nella quota di riserva – ai sensi dell’art. 34, comma 3, ultimo periodo del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – i lavoratori somministrati con disabilità per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva. A tal fine, è necessario che la missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore.

L’articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha sostituito il comma 8-ter, dell’art. 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevedendo anche per i datori di lavoro pubblici la facoltà di avvalersi della compensazione in via automatica. Questi ultimi possono avvalersene unicamente con riferimento alle unità produttive della medesima regione. Pertanto, non è possibile la compensazione per unità produttive situate in regioni diverse. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà, devono trasmettere in via telematica a ciascuno degli uffici competenti il prospetto informativo, anche se rispetto all’ultimo prospetto inviato non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Infine, per effetto dell’articolo 6 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, i datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa, comunque, nel medesimo termine, richiedere l’avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti. Viceversa, decorso il suddetto termine, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.
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